Ordinanza 96/2000 (ECLI:IT:COST:2000:96)
Massima numero 25236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
03/04/2000; Decisione del
03/04/2000
Deposito del 07/04/2000; Pubblicazione in G. U. 12/04/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova (terapeutico) al servizio sociale in casi particolari - Superamento del limite di pena previsto per l'ammissione al beneficio, per effetto di titolo di esecuzione di altra pena detentiva - Prosecuzione della misura nell'ipotesi in cui il tribunale di sorveglianza accerti l'andamento positivo del programma terapeutico seguito dal condannato - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento tra condannati, in contrasto anche con il principio della finalita' rieducativa della pena e con quello di tutela della salute - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova (terapeutico) al servizio sociale in casi particolari - Superamento del limite di pena previsto per l'ammissione al beneficio, per effetto di titolo di esecuzione di altra pena detentiva - Prosecuzione della misura nell'ipotesi in cui il tribunale di sorveglianza accerti l'andamento positivo del programma terapeutico seguito dal condannato - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento tra condannati, in contrasto anche con il principio della finalita' rieducativa della pena e con quello di tutela della salute - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 bis della legge 25 luglio 1975 n. 354, denunziato in riferimento agli artt. 3, 27 terzo comma, 32 e 101 secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non consente la prosecuzione della misura dell'affidamento in prova in casi particolari, qualora il Tribunale di sorveglianza accerti l'andamento positivo del programma terapeutico seguito dal condannato.
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 bis della legge 25 luglio 1975 n. 354, denunziato in riferimento agli artt. 3, 27 terzo comma, 32 e 101 secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non consente la prosecuzione della misura dell'affidamento in prova in casi particolari, qualora il Tribunale di sorveglianza accerti l'andamento positivo del programma terapeutico seguito dal condannato.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 51
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte