Sentenza 98/2000 (ECLI:IT:COST:2000:98)
Massima numero 25238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
05/04/2000; Decisione del
05/04/2000
Deposito del 13/04/2000; Pubblicazione in G. U. 19/04/2000
Massime associate alla pronuncia:
25239
Titolo
Finanza pubblica - Rapporti finanziari tra stato e regione siciliana - Disposizioni di legge dello stato in materia finanziaria - Ricorso della regione siciliana in via principale - Riserva all'erario, per risanamento del bilancio statale, di entrate derivanti dai provvedimenti legislativi impugnati - Lamentata genericità della riserva, in violazione della regola della devoluzione alla regione delle entrate erariali riscosse nel suo territorio, ad eccezione di "nuove entrate" destinate a particolari finalità - Conformita' delle disposizioni impugnate alla normativa di attuazione statutaria - Non fondatezza della questione.
Finanza pubblica - Rapporti finanziari tra stato e regione siciliana - Disposizioni di legge dello stato in materia finanziaria - Ricorso della regione siciliana in via principale - Riserva all'erario, per risanamento del bilancio statale, di entrate derivanti dai provvedimenti legislativi impugnati - Lamentata genericità della riserva, in violazione della regola della devoluzione alla regione delle entrate erariali riscosse nel suo territorio, ad eccezione di "nuove entrate" destinate a particolari finalità - Conformita' delle disposizioni impugnate alla normativa di attuazione statutaria - Non fondatezza della questione.
Testo
Non ledono l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana le disposizioni della legge n. 662 del 1996 (artt. 2, comma 154, e 3, comma 216) e del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997 (art. 7), in quanto la riserva all'erario di entrate che trovano la loro fonte nei provvedimenti legislativi impugnati, non si discosta da quanto prevede la normativa di attuazione statutaria (art. 2, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 107 del 1965), a tenore della quale singole leggi statali possono destinare il gettito di "nuove entrate tributarie" riscosse nell'ambito del territorio regionale a finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle stesse leggi (nella specie, allo scopo di risanamento del bilancio statale); ferma la possibilita', in sede applicativa e con gli strumenti appropriati - ivi compreso il conflitto di attribuzione -, che la Regione difenda la propria autonomia da eventuali illegittime lesioni, ove sorga controversia circa il carattere di "nuove entrate tributarie" attribuibile a questo o a quel gettito. Pertanto non sono fondate le questioni sollevate nei confronti delle suddette disposizioni di legge.
Non ledono l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana le disposizioni della legge n. 662 del 1996 (artt. 2, comma 154, e 3, comma 216) e del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997 (art. 7), in quanto la riserva all'erario di entrate che trovano la loro fonte nei provvedimenti legislativi impugnati, non si discosta da quanto prevede la normativa di attuazione statutaria (art. 2, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 107 del 1965), a tenore della quale singole leggi statali possono destinare il gettito di "nuove entrate tributarie" riscosse nell'ambito del territorio regionale a finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle stesse leggi (nella specie, allo scopo di risanamento del bilancio statale); ferma la possibilita', in sede applicativa e con gli strumenti appropriati - ivi compreso il conflitto di attribuzione -, che la Regione difenda la propria autonomia da eventuali illegittime lesioni, ove sorga controversia circa il carattere di "nuove entrate tributarie" attribuibile a questo o a quel gettito. Pertanto non sono fondate le questioni sollevate nei confronti delle suddette disposizioni di legge.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1996
n. 662
art. 2
co. 154
legge
23/12/1996
n. 662
art. 3
co. 216
decreto-legge
31/12/1996
n. 669
art. 7
co. 1
legge
28/02/1997
n. 30
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2