Sentenza 98/2000 (ECLI:IT:COST:2000:98)
Massima numero 25239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
05/04/2000; Decisione del
05/04/2000
Deposito del 13/04/2000; Pubblicazione in G. U. 19/04/2000
Massime associate alla pronuncia:
25238
Titolo
Finanza pubblica - Rapporti finanziari tra stato e regione siciliana - Riserva all'erario di tributi riscossi nell'ambito del territorio regionale - Ricorso della regione siciliana in via principale - Omessa previsione della partecipazione della stessa regione al procedimento di definizione delle modalità di attuazione delle clausole di riserva - Conseguente lesione dell'autonomia finanziaria della regione siciliana - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Finanza pubblica - Rapporti finanziari tra stato e regione siciliana - Riserva all'erario di tributi riscossi nell'ambito del territorio regionale - Ricorso della regione siciliana in via principale - Omessa previsione della partecipazione della stessa regione al procedimento di definizione delle modalità di attuazione delle clausole di riserva - Conseguente lesione dell'autonomia finanziaria della regione siciliana - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 7, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalita' di attuazione della clausola di riserva all'erario di nuove entrate riscosse nella Regione Siciliana siano definite con decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. Tale partecipazione e' infatti richiesta dal principio di leale cooperazione fra Stato e Regione, che domina le relazioni fra i livelli di governo la' dove si verifichino, come in questa ipotesi accade, interferenze fra le rispettive sfere e i rispettivi ambiti finanziari. E' comunque in facolta' della stessa Regione Siciliana di avvalersi degli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento, nel caso essa ritenga che l'attuazione delle norme di riserva sia avvenuta in violazione della legalita', ovvero di promuovere il ricorso per conflitto di attribuzioni, ove insorga controversia sull'ambito delle rispettive sfere presidiate da norme costituzionali o di attuazione dello statuto.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 7, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalita' di attuazione della clausola di riserva all'erario di nuove entrate riscosse nella Regione Siciliana siano definite con decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. Tale partecipazione e' infatti richiesta dal principio di leale cooperazione fra Stato e Regione, che domina le relazioni fra i livelli di governo la' dove si verifichino, come in questa ipotesi accade, interferenze fra le rispettive sfere e i rispettivi ambiti finanziari. E' comunque in facolta' della stessa Regione Siciliana di avvalersi degli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento, nel caso essa ritenga che l'attuazione delle norme di riserva sia avvenuta in violazione della legalita', ovvero di promuovere il ricorso per conflitto di attribuzioni, ove insorga controversia sull'ambito delle rispettive sfere presidiate da norme costituzionali o di attuazione dello statuto.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1996
n. 662
art. 2
co. 154
legge
23/12/1996
n. 662
art. 3
co. 216
decreto-legge
31/12/1996
n. 669
art. 7
co. 0
legge
28/02/1997
n. 30
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2