Sentenza 84/2022 (ECLI:IT:COST:2022:84)
Massima numero 44760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
08/03/2022; Decisione del
08/03/2022
Deposito del 01/04/2022; Pubblicazione in G. U. 06/04/2022
Titolo
Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione Lombardia - Incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale conferiti a soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione - Proroga dei contratti a tempo determinato in essere per dodici mesi - Denunciata violazione dei principi di imparzialità della pubblica amministrazione e di separazione tra politica e amministrazione - Carente motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131009).
Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione Lombardia - Incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale conferiti a soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione - Proroga dei contratti a tempo determinato in essere per dodici mesi - Denunciata violazione dei principi di imparzialità della pubblica amministrazione e di separazione tra politica e amministrazione - Carente motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131009).
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2021, che proroga per 12 mesi i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta regionale esterno ai ruoli dell'amministrazione. Il ricorso non si confronta, neanche succintamente, con la disciplina statale degli incarichi dirigenziali né considera il rapporto tra la norma censurata e le funzioni dirigenziali previste dalla legge reg. Lombardia n. 20 del 2008; inoltre, sostenendo - in riferimento all'art. 117 Cost. - la violazione del principio di separazione tra politica e amministrazione, non specifica a quale materia esso sarebbe ascrivibile e non precisa quale competenza statale sarebbe incisa dalla norma censurata. (Precedenti: S. 170/2021 - mass. 44134; S. 265/2020 - mass. 42987; S. 154/2019 - mass. 42418).
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2021, che proroga per 12 mesi i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta regionale esterno ai ruoli dell'amministrazione. Il ricorso non si confronta, neanche succintamente, con la disciplina statale degli incarichi dirigenziali né considera il rapporto tra la norma censurata e le funzioni dirigenziali previste dalla legge reg. Lombardia n. 20 del 2008; inoltre, sostenendo - in riferimento all'art. 117 Cost. - la violazione del principio di separazione tra politica e amministrazione, non specifica a quale materia esso sarebbe ascrivibile e non precisa quale competenza statale sarebbe incisa dalla norma censurata. (Precedenti: S. 170/2021 - mass. 44134; S. 265/2020 - mass. 42987; S. 154/2019 - mass. 42418).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
19/05/2021
n. 7
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte