Ordinanza 99/2000 (ECLI:IT:COST:2000:99)
Massima numero 25214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
05/04/2000; Decisione del
05/04/2000
Deposito del 13/04/2000; Pubblicazione in G. U. 19/04/2000
Titolo
Corte costituzionale, giudice 'a quo' - Richiesta alla corte in via subordinata di autorimessione - Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Termine prescritto per il deposito del ricorso - Questione concernente la natura decadenziale del termine - Pretesa lesione del diritto di difesa per eccessiva brevità del termine e del principio di uguaglianza rispetto ad altri termini del processo costituzionale - Argomenti inidonei, per manifesta infondatezza, alla instaurazione del giudizio di costituzionalità per autorimessione.
Corte costituzionale, giudice 'a quo' - Richiesta alla corte in via subordinata di autorimessione - Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Termine prescritto per il deposito del ricorso - Questione concernente la natura decadenziale del termine - Pretesa lesione del diritto di difesa per eccessiva brevità del termine e del principio di uguaglianza rispetto ad altri termini del processo costituzionale - Argomenti inidonei, per manifesta infondatezza, alla instaurazione del giudizio di costituzionalità per autorimessione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 32, terzo comma, e 31, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposta, in via subordinata, alla Corte con richiesta di autorimessione, in quanto il termine di dieci giorni per il ricorso in via principale nel giudizio di legittimita' costituzionale non e' tale da renderne impossibile o difficile il rispetto; la sua previsione non contrasta, quindi, con la garanzia del diritto di difesa ne' con il principio di eguaglianza, in rapporto al diverso termine di venti giorni prescritto nel caso dei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, non sussistendo un'esigenza di assoluta uniformita' nella disciplina processuale dei due tipi di giudizio dinanzi alla Corte, la cui diversita' ben puo' ammettere diverse, non irragionevoli, scelte normative.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 32, terzo comma, e 31, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposta, in via subordinata, alla Corte con richiesta di autorimessione, in quanto il termine di dieci giorni per il ricorso in via principale nel giudizio di legittimita' costituzionale non e' tale da renderne impossibile o difficile il rispetto; la sua previsione non contrasta, quindi, con la garanzia del diritto di difesa ne' con il principio di eguaglianza, in rapporto al diverso termine di venti giorni prescritto nel caso dei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, non sussistendo un'esigenza di assoluta uniformita' nella disciplina processuale dei due tipi di giudizio dinanzi alla Corte, la cui diversita' ben puo' ammettere diverse, non irragionevoli, scelte normative.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31
co. 3
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 27
co. 2