Ordinanza 100/2000 (ECLI:IT:COST:2000:100)
Massima numero 25215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
05/04/2000; Decisione del
05/04/2000
Deposito del 13/04/2000; Pubblicazione in G. U. 19/04/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Finanza pubblica - Giochi e scommesse - Scommesse sulle corse di cavalli - Sanzioni amministrative pecuniarie - Attribuzione all'erario dei relativi proventi riscossi nella regione siciliana - Ricorso della regione siciliana - Lamentata lesione del principio della territorialità della riscossione ai fini della determinazione della spettanza delle entrate - Natura regolamentare dell'atto in cui è contenuta la disposizione impugnata - Manifesta inammissibilità della questione.
Finanza pubblica - Giochi e scommesse - Scommesse sulle corse di cavalli - Sanzioni amministrative pecuniarie - Attribuzione all'erario dei relativi proventi riscossi nella regione siciliana - Ricorso della regione siciliana - Lamentata lesione del principio della territorialità della riscossione ai fini della determinazione della spettanza delle entrate - Natura regolamentare dell'atto in cui è contenuta la disposizione impugnata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 9, del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, censurato nella parte in cui prevede l'attribuzione allo Stato, e non alla Regione Siciliana, dei proventi riscossi nel territorio regionale relativi a sanzioni pecuniarie per contravvenzioni a divieti di scommesse sulle corse di cavalli: il decreto in cui e' contenuta la disposizione impugnata non e' infatti atto con forza di legge - sindacabile dalla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -, la cui natura regolamentare trova conferma sia dalla sua denominazione, sia dal procedimento prescritto e seguito per la sua adozione (ai sensi cioe' dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400) come recitano le sue premesse, sia infine dalla disposizione della legge (23 dicembre 1996, n. 662) sulla cui base esso e' stato emanato.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 9, del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, censurato nella parte in cui prevede l'attribuzione allo Stato, e non alla Regione Siciliana, dei proventi riscossi nel territorio regionale relativi a sanzioni pecuniarie per contravvenzioni a divieti di scommesse sulle corse di cavalli: il decreto in cui e' contenuta la disposizione impugnata non e' infatti atto con forza di legge - sindacabile dalla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -, la cui natura regolamentare trova conferma sia dalla sua denominazione, sia dal procedimento prescritto e seguito per la sua adozione (ai sensi cioe' dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400) come recitano le sue premesse, sia infine dalla disposizione della legge (23 dicembre 1996, n. 662) sulla cui base esso e' stato emanato.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
08/04/1998
n. 169
art. 6
co. 9
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32
legge 23/08/1988
n. 400
art. 17
co. 2