Ordinanza 101/2000 (ECLI:IT:COST:2000:101)
Massima numero 25216
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  05/04/2000;  Decisione del  05/04/2000
Deposito del 14/04/2000; Pubblicazione in G. U. 19/04/2000
Massime associate alla pronuncia:  25217  25218


Titolo
Parlamento - Mandato parlamentare - Libertà di esercizio delle funzioni - Partecipazione alle votazioni della camera dei deputati - Ricorso per conflitto tra poteri di un parlamentare sottoposto a procedimento penale (presso il tribunale di milano) - Ricorso del medesimo parlamentare per conflitto tra poteri dello stato nei confronti del giudice dell'udienza preliminare - Asserito abuso di potere, da parte dell'autorità giudiziaria, con lesione del libero esercizio della attivita' di parlamentare - Preliminare delibazione dell'ammissibilità del conflitto - Utilizzazione impropria del conflitto di attribuzione, in luogo del ricorso agli ordinari mezzi endoprocessuali di impugnazione degli atti asseritamente viziati - Inammissibilità del conflitto.

Testo
Sono inammissibili i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, proposti da un membro del Parlamento, in relazione a un procedimento penale presso il Tribunale di Milano, con la richiesta, nella specie, di declaratoria di nullita' dell'intera attivita' processuale svolta dal Giudice dell'udienza preliminare e di annullamento, in particolare, degli atti processuali asseritamente lesivi della attivita' parlamentare del ricorrente, in quanto il conflitto di attribuzione non puo' essere usato - come e' avvenuto in questi casi - quale strumento generale di tutela dei diritti costituzionali, ulteriore rispetto a quelli offerti dal sistema giurisdizionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37