Sentenza 84/2022 (ECLI:IT:COST:2022:84)
Massima numero 44761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  08/03/2022;  Decisione del  08/03/2022
Deposito del 01/04/2022; Pubblicazione in G. U. 06/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44759  44760


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Riparto di competenze - Disciplina del rapporto di lavoro del personale delle Regioni (nella specie: incarichi dirigenziali esterni) - Rapporti lavorativi già in essere - Competenza esclusiva statale - Profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale - Competenza residuale regionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Lombardia che proroga, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per 12 mesi i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta regionale esterno ai ruoli dell'amministrazione). (Classif. 216021).

Testo

Gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia «ordinamento civile», dovendosi per converso ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono "a monte", in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale. (Precedenti: S. 39/2022 - mass. 44653; S. 9/2022 - mass. 44495; S. 195/2021 - mass. 44312; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 20/2021 - mass. 43604; S. 273/2020 - mass. 43075; S. 194/2020 - mass. 43033; S. 128/2020 - mass. 43487; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 241/2018 - mass. 40601).


Il conferimento degli incarichi dirigenziali esterni - di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 - si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato, e la disciplina del relativo rapporto, compresa quella afferente alla sua durata massima, appartiene alla materia dell'ordinamento civile. (Precedenti: S. 257/2016 - mass. 39214; S. 310/2011 - mass. 35950; S. 324/2010 - mass. 35020).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost. - l'art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2021, che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, proroga per dodici mesi i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere stipulati, per il conferimento degli incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale, con soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione. La disposizione impugnata dal Governo, influendo sulla durata di contratti di lavoro in essere, ricade nell'ambito materiale dell'ordinamento civile, senza che ricorrano specifiche ed eccezionali ragioni di natura pubblicistico-organizzativa che possano farla ritenere prevalentemente riferibile alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale. Il legislatore regionale ha, pertanto, realizzato una interferenza "a valle" del rapporto di lavoro, adottando una formulazione che investe tutti i contratti in essere, a prescindere dalla durata complessiva che, invece, l'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce, a seconda della funzione dirigenziale, in tre o cinque anni; né, a fronte del carattere provvedimentale della norma impugnata - che la rende soggetta a un controllo di costituzionalità particolarmente severo - la difesa regionale ha dimostrato il rispetto di tali limiti temporali). (Precedente: S. 128/2020 - mass. 43487).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  19/05/2021  n. 7  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte