Ordinanza 103/2000 (ECLI:IT:COST:2000:103)
Massima numero 25246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  13/04/2000;  Decisione del  13/04/2000
Deposito del 18/04/2000; Pubblicazione in G. U. 26/04/2000
Massime associate alla pronuncia:  25245


Titolo
Professioni - Ragionieri e periti commerciali - Radiazione di diritto dall'albo, a seguito di condanna penale - Pretesa lesione del diritto di difesa, del principio di eguaglianza e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Questione già dichiarata fondata - Manifesta inammissibilita'

Testo
Manifesta inammissibilita', in quanto concernente norma gia' dichiarata illegittima, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, secondo comma e dell'art. 41, prima alinea, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, denunziati, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 2, 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevedono, in alcune ipotesi di condanna penale, la radiazione di diritto dall'albo dei ragionieri e periti commerciali del professionista, senza l'interessato.

- V. la sentenza n. 2/1991, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'impugnato art. 38 del d.P.R. n. 1068 del 1953.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  27/10/1953  n. 1068  art. 38  co. 2

decreto del Presidente della Repubblica  27/10/1953  n. 1068  art. 41  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte