Ordinanza 104/2000 (ECLI:IT:COST:2000:104)
Massima numero 25248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  13/04/2000;  Decisione del  13/04/2000
Deposito del 18/04/2000; Pubblicazione in G. U. 26/04/2000
Massime associate alla pronuncia:  25247


Titolo
Giudice di pace - Compensi commisurati alle sentenze emesse - Riduzione dei compensi in caso di rinvio delle cause a nuova udienza per mancata comparizione delle parti costituite - Asserita lesione del principio di uguaglianza, del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità di lavoro svolto e del principio di capacita' contributiva - Difetto di rilevanza della questione nei giudizi 'a quibus' - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza nei giudizi 'a quibus', della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi secondo e terzo, della legge 21 novembre 1991, n. 374, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione in quanto prevede che il giudice di pace abbia diritto ad un compenso rapportato al numero delle sentenze emesse.

- V. ordinanza n. 225/1998.

Atti oggetto del giudizio

legge  21/11/1991  n. 374  art. 11  co. 2

legge  21/11/1991  n. 374  art. 11  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte