Ordinanza 105/2000 (ECLI:IT:COST:2000:105)
Massima numero 25249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
13/04/2000; Decisione del
13/04/2000
Deposito del 18/04/2000; Pubblicazione in G. U. 26/04/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Interessi civili - Condanna in primo grado al risarcimento dei danni o alle restituzioni in favore delle parti civili costituite - Provvisoria esecuzione subordinata alla ricorrenza di "giustificati motivi" - Lamentata disparità di trattamento, rispetto al regime di incondizionata provvisoria esecutivita' delle sentenze civili di primo grado, con lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Questione già dichiarata infondata - Assenza di nuovi profili - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Interessi civili - Condanna in primo grado al risarcimento dei danni o alle restituzioni in favore delle parti civili costituite - Provvisoria esecuzione subordinata alla ricorrenza di "giustificati motivi" - Lamentata disparità di trattamento, rispetto al regime di incondizionata provvisoria esecutivita' delle sentenze civili di primo grado, con lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Questione già dichiarata infondata - Assenza di nuovi profili - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza, in quanto identica questione e' stata gia' dichiarata infondata ed il giudice rimettente non prospetta nuovi profili rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 540, primo comma, del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto subordina alla ricorrenza di "giustificati motivi" la provvisoria esecuzione del capo della sentenza riguardante la condanna al risarcimento dei danni od alle restituzioni, pronunciata in primo grado dal giudice penale.
- V. sentenza 94/1996.
Manifesta infondatezza, in quanto identica questione e' stata gia' dichiarata infondata ed il giudice rimettente non prospetta nuovi profili rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 540, primo comma, del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto subordina alla ricorrenza di "giustificati motivi" la provvisoria esecuzione del capo della sentenza riguardante la condanna al risarcimento dei danni od alle restituzioni, pronunciata in primo grado dal giudice penale.
- V. sentenza 94/1996.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 540
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte