Ordinanza 106/2000 (ECLI:IT:COST:2000:106)
Massima numero 25250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
13/04/2000; Decisione del
13/04/2000
Deposito del 18/04/2000; Pubblicazione in G. U. 26/04/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Pretesa accessorietà della sanzione a sentenza declaratoria di responsabilita' penale e conseguente incompatibilita' con l'applicazione della pena su richiesta - Erroneità di tale assunto - Collegamento della sanzione all'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Pretesa accessorietà della sanzione a sentenza declaratoria di responsabilita' penale e conseguente incompatibilita' con l'applicazione della pena su richiesta - Erroneità di tale assunto - Collegamento della sanzione all'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza, in quanto identica questione, sollevata dallo stesso giudice rimettente sulla base di eguali considerazioni, e' stata dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione agli artt. 218, commi primo, secondo e quinto dello stesso decreto legislativo, 133 del codice penale, 444 e 445 del codice di procedura penale, denunziati, in riferimento agli artt. 101, 112 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che imporrebbero al giudice l'applicazione d'ufficio della sanzione amministrativa accessoria, anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo delle parti.
- V. ordinanze nn. 264/1999 e 25/1999.
Manifesta infondatezza, in quanto identica questione, sollevata dallo stesso giudice rimettente sulla base di eguali considerazioni, e' stata dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione agli artt. 218, commi primo, secondo e quinto dello stesso decreto legislativo, 133 del codice penale, 444 e 445 del codice di procedura penale, denunziati, in riferimento agli artt. 101, 112 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che imporrebbero al giudice l'applicazione d'ufficio della sanzione amministrativa accessoria, anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo delle parti.
- V. ordinanze nn. 264/1999 e 25/1999.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 222
co. 0
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 218
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 218
co. 2
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 218
co. 5
codice penale
n. 0
art. 133
co. 0
codice di procedura penale
n. 0
art. 444
co. 0
codice di procedura penale
n. 0
art. 445
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte