Sentenza 109/2000 (ECLI:IT:COST:2000:109)
Massima numero 25253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
13/04/2000; Decisione del
13/04/2000
Deposito del 20/04/2000; Pubblicazione in G. U. 26/04/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione campania - Personale dipendente dalla regione - Dipendenti inquadrati nel ruolo speciale, ad esaurimento, della giunta regionale - Riconoscimento a tutti gli effetti del servizio da costoro prestato anteriormente all'inquadramento - Irragionevole parificazione, nel trattamento giuridico-economico, al personale già dei ruoli regionali di soggetti titolari di rapporti di diversa natura - Illegittimita' costituzionale.
Regione campania - Personale dipendente dalla regione - Dipendenti inquadrati nel ruolo speciale, ad esaurimento, della giunta regionale - Riconoscimento a tutti gli effetti del servizio da costoro prestato anteriormente all'inquadramento - Irragionevole parificazione, nel trattamento giuridico-economico, al personale già dei ruoli regionali di soggetti titolari di rapporti di diversa natura - Illegittimita' costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, l'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14, in quanto tali disposizioni irragionevolmente stabiliscono, con efficacia retroattiva, una arbitraria assimilazione, "a tutti gli effetti", cioe' sia a quelli retributivi, sia a quelli relativi all'anzianita' pregressa, tra il complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al personale che era gia' di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso periodo di tempo (ovvero anteriormente all'immissione in ruolo), erano invece titolari di rapporti di lavoro di diversa natura. v. anche sentenze nn. 320 del 1997, 59 del 1996 in tema di valutazione di servizi pregressi o preruolo, in relazione al principio di buon andamento dell'amministrazione.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, l'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14, in quanto tali disposizioni irragionevolmente stabiliscono, con efficacia retroattiva, una arbitraria assimilazione, "a tutti gli effetti", cioe' sia a quelli retributivi, sia a quelli relativi all'anzianita' pregressa, tra il complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al personale che era gia' di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso periodo di tempo (ovvero anteriormente all'immissione in ruolo), erano invece titolari di rapporti di lavoro di diversa natura. v. anche sentenze nn. 320 del 1997, 59 del 1996 in tema di valutazione di servizi pregressi o preruolo, in relazione al principio di buon andamento dell'amministrazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
18/07/1991
n. 14
art. 2
co. 1
legge della Regione Campania
18/07/1991
n. 14
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte