Ordinanza 110/2000 (ECLI:IT:COST:2000:110)
Massima numero 25241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  13/04/2000;  Decisione del  13/04/2000
Deposito del 20/04/2000; Pubblicazione in G. U. 26/04/2000
Massime associate alla pronuncia:  25242


Titolo
Giudizio 'a quo' - Estinzione del giudizio per sopravvenuta conciliazione della controversia - Rilevanza della questione - Permanenza - Ammissibilità della questione.

Testo
E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, non essendo l'estinzione del giudizio 'a quo' di per se' sufficiente a determinare la sopravvenuta inammissibilita' della questione stessa, poiche', secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte, in armonia con l'art. 22 delle "Norme integrative" del 16 marzo 1956, il requisito della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalita' viene sollevato e non anche il periodo successivo alla rimessione della questione alla Corte.

- V. le sentenze n. 701/1988, nn. 52/1986 e 88/1986, n. 300/1984, n. 16/1982, n. 135/1963 e n. 50/1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)  16/03/1956  n. 0  art. 22  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23