Ordinanza 110/2000 (ECLI:IT:COST:2000:110)
Massima numero 25242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  13/04/2000;  Decisione del  13/04/2000
Deposito del 20/04/2000; Pubblicazione in G. U. 26/04/2000
Massime associate alla pronuncia:  25241


Titolo
Adozione e affidamento - Adozione di persona maggiorenne - Assenso dei figli o discendenti naturali maggiorenni e riconosciuti dell'adottante - Mancata previsione - Ordinanza di rimessione carente in punto di motivazione sulla pregiudizialità della questione - Manifesta inammissibilita'.

Testo
Manifesta inammissibilita', in quanto la motivazione dell'ordinanza di rimessione risulta carente in ordine a passaggi logici necessari riguardanti la pregiudizialita', della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non condiziona l'adozione di una persona maggiore di eta' anche all'assenso dei figli (o dei discendenti) naturali maggiorenni e riconosciuti dall'adottante, ove questi esistano.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n. 0  art. 291  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte