Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Esercizio di competenze legislative regionali per la cura di interessi collegati (nel caso di specie: turismo) - Condizione - Innalzamento dei livelli di tutela (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto una norma della Regione Abruzzo che disciplina la raccolta del legname spiaggiato in aree del demanio marittimo regionale con finalità turistico-ricreative e nei lidi e spiagge destinati alla balneazione). (Classif. 216037).
Le Regioni possono esercitare competenze legislative proprie per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, purché l'incidenza nella materia di competenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più rigorosa tutela dell'ambiente. (Precedenti: S. 227/2020 - mass. 42658; S. 88/2020 - mass. 42698).
Gli interessi legati al turismo, materia di competenza legislativa residuale regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., possono intercettare profili che attengono all'ambiente, sempre che comportino un'elevazione dello standard di tutela. (Precedente: S. 86/2021; S. 214/2006 - mass. 30451).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., dell'art. 19, comma 36, della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2021, che regolamenta la raccolta di materiale legnoso spiaggiato in aree del demanio marittimo regionale con finalità turistico-ricreative e nei lidi e spiagge destinati alla balneazione, consentendola per un periodo di tempo determinato e limitato e per uso esclusivamente personale o domestico e senza fine di lucro. La disposizione impugnata consente una forma di gestione di tali materiali sul presupposto, stabilito dal codice dell'ambiente, che agli stessi non si applichino le disposizioni sulla raccolta dei rifiuti urbani; inoltre, intervenendo nella prospettiva dell'economia circolare, in modo da favorire il riutilizzo del legname spiaggiato e di limitare la quantità finale di rifiuti da smaltire, detta disposizione non solo risulta conforme alla disciplina statale ma realizza anche una forma di maggiore tutela dell'ambiente). (Precedenti: S. 214/2020 - mass. 42570; S. 289/2019 - mass. 40971)