Ordinanza 111/2000 (ECLI:IT:COST:2000:111)
Massima numero 25255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  13/04/2000;  Decisione del  13/04/2000
Deposito del 20/04/2000; Pubblicazione in G. U. 26/04/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Notificazioni (in materia penale) - Notificazione eseguita da ufficiale giudiziario perfezionata con invio di raccomandata - Mancato recapito della raccomandata - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per le notificazioni a mezzo posta - Estensibilita', in via di interpretazione, della norma di riferimento (art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890) - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 8 del codice di procedura penale, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui disciplina l'ipotesi della notificazione, in caso di mancato recapito della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario. Il giudice rimettente, infatti, puo' fare diretta applicazione della disciplina dettata in materia di notificazioni a mezzo posta dall'art. 8, commi terzo e quarto della legge 20 novembre 1982, n. 890, avendo egli stesso ritenuto, in base a premessa interpretativa non manifestamente implausibile, che tale disciplina, per il caso di mancato recapito del piego, si applichi per intero - per essere del tutto compatibile - anche alla comunicazione a mezzo raccomandata prevista dal denunziato art. 157, comma 8, del codice di procedura penale.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 157  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte