Sentenza 113/2000 (ECLI:IT:COST:2000:113)
Massima numero 25223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  13/04/2000;  Decisione del  13/04/2000
Deposito del 20/04/2000; Pubblicazione in G. U. 26/04/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Astensione del giudice - Omessa previsione dell'obbligo di astensione per il giudice che abbia già pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 cod. proc. pen.) nei confronti dei concorrenti nel reato - Ritenuta non riconducibilità della fattispecie alla prevista astensione per "altre gravi ragioni di convenienza" - Conseguente lamentato effetto pregiudicante la imparzialità del giudice nei confronti degli imputati "non patteggianti" - Possibilita' di una lettura della norma censurata conforme a costituzione e al principio del giusto processo - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Testo
Il principio di supremazia costituzionale, che impone all'interprete di optare, tra piu' soluzioni astrattamente possibili, per quella che renda la disposizione di legge conforme alla Costituzione - nella specie conforme al principio del giusto processo, secondo le indicazioni gia' contenute nelle sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997 - oltreche' una lettura logico-sistematica delle norme, impediscono di attribuire un significato ristretto alla locuzione "altre gravi ragioni di convenienza" di cui al comma 1, lettera h, dell'art. 36 del codice di procedura penale. Infatti, in tale proposizione normativa, la parola "convenienza" assume un valore prescrittivo tale da imporre l'osservanza - secondo valutazioni in concreto e caso per caso - di un obbligo giuridico di astensione del giudice, che non riguarda soltanto situazioni private del giudice, ma include l'attivita' giurisdizionale che egli abbia svolto, legittimamente, in altri procedimenti. Pertanto non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' del medesimo art. 36 cod.proc.pen., proposta sulla base dell'interpretazione restrittiva della lettera h del comma 1, la quale esclude in particolare il dovere di astensione nell'ipotesi in cui il giudice abbia precedentemente pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta (ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.) nei confronti di uno o piu' concorrenti nel reato. - V. anche sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997, sul diverso ambito di operativita' delle incompatibilita' ex art. 34 cod.proc.pen. e degli istituti della astensione e ricusazione ex artt. 36 e 37 cod.proc.pen. - Per le ipotesi di concorso di persone nel medesimo reato, ai fini del giudizio di responsabilita' e delle autonome valutazioni del giudice, sentenze nn. 186 del 1992, 439 del 1993, 371 del 1996. - V. altresi' sentenza n. 241 del 1999, per l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che abbia pronunciato sentenza nei confronti dello stesso imputato per il medesimo fatto.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 36  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte