Sentenza 114/2000 (ECLI:IT:COST:2000:114)
Massima numero 25229
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  13/04/2000;  Decisione del  13/04/2000
Deposito del 21/04/2000; Pubblicazione in G. U. 26/04/2000
Massime associate alla pronuncia:  25230  25231  25232


Titolo
Prova civile - Imposte di consumo - Azione di ripetizione di somme indebitamente pagate - Onere probatorio della mancata traslazione del tributo su altri soggetti - Giudizio 'a quo' avente ad oggetto una diversa azione - Inapplicabilita' della norma censurata - Inammissibilita' della questione.

Testo
E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873), risultando la norma censurata del tutto estranea al giudizio principale - promosso dalla Corte d'appello di Trieste con ordinanza emessa il 9 ottobre 1998 - che ha infatti ad oggetto l'opposizione avverso ingiunzione emessa dall'amministrazione finanziaria per il pagamento dell'addizionale all'imposta sul consumo elettrico e non invece un'azione di ripetizione di indebito, alla cui disciplina e' diretta la norma stessa.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/1982  n. 688  art. 19  co. 0

legge  27/11/1982  n. 873  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte