Sentenza 114/2000 (ECLI:IT:COST:2000:114)
Massima numero 25230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
13/04/2000; Decisione del
13/04/2000
Deposito del 21/04/2000; Pubblicazione in G. U. 26/04/2000
Titolo
Questione di legittimita' costituzionale - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza svolta da una delle parti private costituite - Presupposto interpretativo dei rimettenti non implausibile - Rigetto dell'eccezione.
Questione di legittimita' costituzionale - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza svolta da una delle parti private costituite - Presupposto interpretativo dei rimettenti non implausibile - Rigetto dell'eccezione.
Testo
E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873), in quanto non risulta implausibile il presupposto interpretativo da cui muovono i rimettenti, secondo cui alle addizionali di imposte debba riconoscersi la medesima natura, di imposta di consumo, propria della imposta-base, agli effetti dell'azione di rimborso. Va, pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilita', per difetto di rilevanza della questione, sollevata dalle parti private e basata su assunto contrario.
E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873), in quanto non risulta implausibile il presupposto interpretativo da cui muovono i rimettenti, secondo cui alle addizionali di imposte debba riconoscersi la medesima natura, di imposta di consumo, propria della imposta-base, agli effetti dell'azione di rimborso. Va, pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilita', per difetto di rilevanza della questione, sollevata dalle parti private e basata su assunto contrario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte