Sentenza 114/2000 (ECLI:IT:COST:2000:114)
Massima numero 25232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
13/04/2000; Decisione del
13/04/2000
Deposito del 21/04/2000; Pubblicazione in G. U. 26/04/2000
Titolo
Prova civile - Indebito tributario - Mancata traslazione del peso economico del tributo su altri soggetti - Onere probatorio esclusivamente documentale - Sopravvenuta violazione del diritto di agire in giudizio del 'solvens' - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altro profilo dedotto.
Prova civile - Indebito tributario - Mancata traslazione del peso economico del tributo su altri soggetti - Onere probatorio esclusivamente documentale - Sopravvenuta violazione del diritto di agire in giudizio del 'solvens' - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altro profilo dedotto.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui detta disposizione - ai fini della ripetizione di imposte indebitamente pagate - prevede che la prova del mancato trasferimento su altri soggetti dell'onere economico dell'imposta possa consistere nella sola prova documentale. Alla luce dei sopravvenuti mutamenti del quadro normativo - in ispecie della nuova disciplina dettata dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428 a seguito della pronuncia della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 24 marzo 1988 (in causa 104/86) -, mutamenti che inducono, inoltre, alla parziale riconsiderazione delle precedenti diverse conclusioni espresse con ordinanze di manifesta infondatezza, tale previsione comporta una sicura lesione del diritto di agire in giudizio del 'solvens' in contrasto, quindi, con l'art. 24 Cost. Essa viene, infatti, a subordinare la tutela giurisdizionale ad una prova che, secondo criteri di normalita', si palesa impossibile, non potendo in via generale essere ipotizzata l'esistenza di un documento contenente la diretta rappresentazione del fatto negativo costituito dalla mancata traslazione del peso economico di un'imposta. - Cfr. ordinanze nn. 651 e 807 del 1988 e nn. 172 e 197 del 1989 di manifesta infondatezza della questione sollevata nei confronti della medesima disposizione di legge.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui detta disposizione - ai fini della ripetizione di imposte indebitamente pagate - prevede che la prova del mancato trasferimento su altri soggetti dell'onere economico dell'imposta possa consistere nella sola prova documentale. Alla luce dei sopravvenuti mutamenti del quadro normativo - in ispecie della nuova disciplina dettata dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428 a seguito della pronuncia della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 24 marzo 1988 (in causa 104/86) -, mutamenti che inducono, inoltre, alla parziale riconsiderazione delle precedenti diverse conclusioni espresse con ordinanze di manifesta infondatezza, tale previsione comporta una sicura lesione del diritto di agire in giudizio del 'solvens' in contrasto, quindi, con l'art. 24 Cost. Essa viene, infatti, a subordinare la tutela giurisdizionale ad una prova che, secondo criteri di normalita', si palesa impossibile, non potendo in via generale essere ipotizzata l'esistenza di un documento contenente la diretta rappresentazione del fatto negativo costituito dalla mancata traslazione del peso economico di un'imposta. - Cfr. ordinanze nn. 651 e 807 del 1988 e nn. 172 e 197 del 1989 di manifesta infondatezza della questione sollevata nei confronti della medesima disposizione di legge.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/1982
n. 688
art. 19
co. 0
legge
27/11/1982
n. 873
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte