Sentenza 115/2000 (ECLI:IT:COST:2000:115)
Massima numero 25256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  13/04/2000;  Decisione del  13/04/2000
Deposito del 21/04/2000; Pubblicazione in G. U. 26/04/2000
Massime associate alla pronuncia:  25257


Titolo
Parco nazionale d'abruzzo - Divieto di tagli boschivi non autorizzati nell'ambito del parco - Controversie relative alla determinazione del compenso al proprietario del bosco - Devoluzione ad apposita commissione arbitrale - Eccezione della parte costituita - Ritenuta riconducibilità della fattispecie all'arbitraggio (ex art. 1349 cod. civ.) - Esclusione.

Testo
Nella fattispecie disciplinata dall'art. 6 della legge 12 luglio 1923, n. 1511, letto in connessione con gli artt. 9 e 10 del regio decreto 27 settembre 1923, n. 2124, non puo' ravvisarsi il carattere tipico dell'arbitraggio riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 1349 del codice civile, all'ipotesi cioe' in cui le parti contraenti devolvono ad un terzo la determinazione di uno degli elementi del contratto. La disposizione censurata della legge n. 1511 non contempla, infatti, un'attivita' negoziale per il completamento dell'oggetto contrattuale e l'accordo delle parti sul punto, ma prevede, al contrario, la risoluzione di una vera e propria controversia devoluta ad un apposito collegio arbitrale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte