Sentenza 115/2000 (ECLI:IT:COST:2000:115)
Massima numero 25257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
13/04/2000; Decisione del
13/04/2000
Deposito del 21/04/2000; Pubblicazione in G. U. 26/04/2000
Massime associate alla pronuncia:
25256
Titolo
Arbitrato - Parco nazionale d'abruzzo - Divieto di tagli boschivi non autorizzati nell'ambito del parco - Controversie relative alla determinazione del compenso al proprietario del bosco - Devoluzione ad apposita commissione arbitrale - Ritenuta obbligatorietà dell'arbitrato - Conseguente contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale - Possibilita' di una lettura 'secundum constitutionem' della norma censurata - Facoltatività dell'arbitrato non escludente l'accesso alla giurisdizione ordinaria - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Arbitrato - Parco nazionale d'abruzzo - Divieto di tagli boschivi non autorizzati nell'ambito del parco - Controversie relative alla determinazione del compenso al proprietario del bosco - Devoluzione ad apposita commissione arbitrale - Ritenuta obbligatorietà dell'arbitrato - Conseguente contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale - Possibilita' di una lettura 'secundum constitutionem' della norma censurata - Facoltatività dell'arbitrato non escludente l'accesso alla giurisdizione ordinaria - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
In una lettura adeguata alla Costituzione - che deve essere sempre preferita ad altre - la devoluzione della controversia ad un collegio di arbitri, quali amichevoli compositori, prevista dall'art. 6 della legge 12 luglio 1923, n. 1511 - in caso di disaccordo circa il compenso da corrispondere al proprietario del bosco, nell'ambito del Parco nazionale d'Abruzzo, per la mancata esecuzione dei tagi boschivi - non puo' essere intesa nel senso che tale disposizione abbia posto un arbitrato obbligatorio con conseguente divieto di accesso alla giurisdizione ordinaria. Accesso che deve, viceversa, sempre intendersi permesso in mancanza di una chiara deroga al principio secondo cui la giurisdizione statale sulle controversie costituisce la regola fissata nel nostro ordinamento. Pertanto, non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 12 luglio 1923, n. 1511, prospettata sul presupposto dell'obbligatorieta' dell'arbitrato ivi previsto.
- V. anche sentenze nn. 325/1988, 488/1991 e 127/1977 ed altre richiamate nella sentenza n. 115, in tema di arbitrato.
In una lettura adeguata alla Costituzione - che deve essere sempre preferita ad altre - la devoluzione della controversia ad un collegio di arbitri, quali amichevoli compositori, prevista dall'art. 6 della legge 12 luglio 1923, n. 1511 - in caso di disaccordo circa il compenso da corrispondere al proprietario del bosco, nell'ambito del Parco nazionale d'Abruzzo, per la mancata esecuzione dei tagi boschivi - non puo' essere intesa nel senso che tale disposizione abbia posto un arbitrato obbligatorio con conseguente divieto di accesso alla giurisdizione ordinaria. Accesso che deve, viceversa, sempre intendersi permesso in mancanza di una chiara deroga al principio secondo cui la giurisdizione statale sulle controversie costituisce la regola fissata nel nostro ordinamento. Pertanto, non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 12 luglio 1923, n. 1511, prospettata sul presupposto dell'obbligatorieta' dell'arbitrato ivi previsto.
- V. anche sentenze nn. 325/1988, 488/1991 e 127/1977 ed altre richiamate nella sentenza n. 115, in tema di arbitrato.
Atti oggetto del giudizio
legge
12/07/1923
n. 1511
art. 6
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 102
co. 1
Altri parametri e norme interposte