Ordinanza 117/2000 (ECLI:IT:COST:2000:117)
Massima numero 25259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
13/04/2000; Decisione del
13/04/2000
Deposito del 21/04/2000; Pubblicazione in G. U. 03/05/2000
Titolo
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Procedura di liquidazione delle imposte, in base alle dichiarazioni - Termine per l'amministrazione - Carattere ordinatorio, non comportante effetto decadenziale, attribuito con efficacia retroattiva da una norma di interpretazione - Asserita violazione delle prerogative del potere giudiziario nonché del diritto di difesa, del divieto di norme retroattive e del principio di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Procedura di liquidazione delle imposte, in base alle dichiarazioni - Termine per l'amministrazione - Carattere ordinatorio, non comportante effetto decadenziale, attribuito con efficacia retroattiva da una norma di interpretazione - Asserita violazione delle prerogative del potere giudiziario nonché del diritto di difesa, del divieto di norme retroattive e del principio di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza, in quanto la stessa questione e' stata gia' dichiarata non fondata in riferimento ad alcuni dei parametri richiamati dai giudici rimettenti, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, impugnato sotto il profilo interpretativo che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non e' stabilito a pena di decadenza. In particolare, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97, 101, 102 e 113 della Costituzione, tale questione e' stata gia' esaminata con la sentenza n. 229 del 1999 ne' risultano prospettati profili nuovi, tali da indurre ad una diversa decisione. Le argomentazioni svolte in detta sentenza valgono altresi' ad escludere la violazione dell'art. 104, primo comma, della Costituzione. Non sussiste infine, la violazione dell'art. 25 della Costituzione, in quanto il divieto di norme retroattive, ivi enunciato, si riferisce esclusivamente alla materia penale e, in ogni caso, la norma denunciata non ha natura sanzionatoria, mentre la censura riferita all'art. 98 della Costituzione, non risulta sorretta da alcuna motivazione.
- V. la sentenza n. 229/1999.
Manifesta infondatezza, in quanto la stessa questione e' stata gia' dichiarata non fondata in riferimento ad alcuni dei parametri richiamati dai giudici rimettenti, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, impugnato sotto il profilo interpretativo che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non e' stabilito a pena di decadenza. In particolare, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97, 101, 102 e 113 della Costituzione, tale questione e' stata gia' esaminata con la sentenza n. 229 del 1999 ne' risultano prospettati profili nuovi, tali da indurre ad una diversa decisione. Le argomentazioni svolte in detta sentenza valgono altresi' ad escludere la violazione dell'art. 104, primo comma, della Costituzione. Non sussiste infine, la violazione dell'art. 25 della Costituzione, in quanto il divieto di norme retroattive, ivi enunciato, si riferisce esclusivamente alla materia penale e, in ogni caso, la norma denunciata non ha natura sanzionatoria, mentre la censura riferita all'art. 98 della Costituzione, non risulta sorretta da alcuna motivazione.
- V. la sentenza n. 229/1999.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/1997
n. 449
art. 28
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 98
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte