Ordinanza 117/2000 (ECLI:IT:COST:2000:117)
Massima numero 25260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
13/04/2000; Decisione del
13/04/2000
Deposito del 21/04/2000; Pubblicazione in G. U. 03/05/2000
Titolo
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Procedura di liquidazione delle imposte, in base alle dichiarazioni - Cartella di pagamento (emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973) - Mancata previsione della sottoscrizione autografa e dell'obbligo di motivazione - Asserita violazione del diritto di difesa dei contribuenti e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Erroneita' del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza.
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Procedura di liquidazione delle imposte, in base alle dichiarazioni - Cartella di pagamento (emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973) - Mancata previsione della sottoscrizione autografa e dell'obbligo di motivazione - Asserita violazione del diritto di difesa dei contribuenti e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Erroneita' del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza, per palese erroneita' del presupposto su cui essa si fonda, circa l'essenzialita' della sottoscrizione autografa per ogni atto amministrativo, della questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, denunziato in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, nella parte in cui omette di indicare la sottoscrizione autografa tra gli elementi costitutivi della cartella di pagamento. Costituisce infatti diritto vivente, il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione e' elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge ed e' regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorita' da cui l'atto proviene. Inoltre, per quanto riguarda l'asserita mancanza dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento, il rimettente ha omesso di considerare che tale obbligo e' ora in via generale imposto dall'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che, pertanto, la mancanza di motivazione nella cartella di pagamento, impugnata nel giudizio 'a quo', non puo' ascriversi a vizio di legittimita' costituzionale della norma, ma solo, eventualmente, a vizio dell'atto.
Manifesta infondatezza, per palese erroneita' del presupposto su cui essa si fonda, circa l'essenzialita' della sottoscrizione autografa per ogni atto amministrativo, della questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, denunziato in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, nella parte in cui omette di indicare la sottoscrizione autografa tra gli elementi costitutivi della cartella di pagamento. Costituisce infatti diritto vivente, il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione e' elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge ed e' regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorita' da cui l'atto proviene. Inoltre, per quanto riguarda l'asserita mancanza dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento, il rimettente ha omesso di considerare che tale obbligo e' ora in via generale imposto dall'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che, pertanto, la mancanza di motivazione nella cartella di pagamento, impugnata nel giudizio 'a quo', non puo' ascriversi a vizio di legittimita' costituzionale della norma, ma solo, eventualmente, a vizio dell'atto.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 25
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte