Ordinanza 118/2000 (ECLI:IT:COST:2000:118)
Massima numero 25261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
13/04/2000; Decisione del
13/04/2000
Deposito del 27/04/2000; Pubblicazione in G. U. 03/05/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Udienza per il giudizio abbreviato - Ritenuta non decidibilità allo stato degli atti per diversita' del fatto - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Emissione di altro decreto di citazione a giudizio - Omessa previsione che tale decreto contenga l'avviso di cui all'art. 555, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - Conseguente preclusione, per l'imputato, della possibilità di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato - Denunciata disparita' di trattamento in relazione al procedimento per reati di competenza del tribunale, nonché violazione del principio di legalita' e del diritto di difesa - 'Ius superveniens' - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Udienza per il giudizio abbreviato - Ritenuta non decidibilità allo stato degli atti per diversita' del fatto - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Emissione di altro decreto di citazione a giudizio - Omessa previsione che tale decreto contenga l'avviso di cui all'art. 555, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - Conseguente preclusione, per l'imputato, della possibilità di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato - Denunciata disparita' di trattamento in relazione al procedimento per reati di competenza del tribunale, nonché violazione del principio di legalita' e del diritto di difesa - 'Ius superveniens' - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il cui art. 223, risulta nella specie applicabile - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 560 e 562, comma 2, del codice di procedura penale, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, quando il giudice per le indagini preliminari abbia respinto la richiesta di giudizio abbreviato, ritenendo il fatto diverso da come descritto nell'originario decreto di citazione e restituito gli atti al pubblico ministero, il nuovo decreto di citazione, emesso a norma dell'art. 562, comma 2, del codice di procedura penale, contenga l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato 'ex' art. 555, comma 1, lett. e) stesso codice, relativamente alla nuova contestazione.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il cui art. 223, risulta nella specie applicabile - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 560 e 562, comma 2, del codice di procedura penale, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, quando il giudice per le indagini preliminari abbia respinto la richiesta di giudizio abbreviato, ritenendo il fatto diverso da come descritto nell'originario decreto di citazione e restituito gli atti al pubblico ministero, il nuovo decreto di citazione, emesso a norma dell'art. 562, comma 2, del codice di procedura penale, contenga l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato 'ex' art. 555, comma 1, lett. e) stesso codice, relativamente alla nuova contestazione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 560
co. 0
codice di procedura penale
n. 0
art. 562
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte