Ordinanza 124/2000 (ECLI:IT:COST:2000:124)
Massima numero 25266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
13/04/2000; Decisione del
13/04/2000
Deposito del 27/04/2000; Pubblicazione in G. U. 03/05/2000
Massime associate alla pronuncia:
25267
Titolo
Processo penale - Riunione di processi - Possibilità di disporre la riunione soltanto per i processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice - Preclusione per il giudice di sospendere il dibattimento e di ordinare al pubblico ministero di esercitare l'azione penale o di richiedere l'archiviazione in relazione ad altro reato la cui prova influisce sulla prova del reato da giudicare - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di azione nonché dei principi del giudice naturale, di buon andamento della pubblica amministrazione e di obbligatorieta' dell'azione penale - 'Ius superveniens' - 'Abolitio criminis' in ordine al reato oggetto del giudizio 'a quo' - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Processo penale - Riunione di processi - Possibilità di disporre la riunione soltanto per i processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice - Preclusione per il giudice di sospendere il dibattimento e di ordinare al pubblico ministero di esercitare l'azione penale o di richiedere l'archiviazione in relazione ad altro reato la cui prova influisce sulla prova del reato da giudicare - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di azione nonché dei principi del giudice naturale, di buon andamento della pubblica amministrazione e di obbligatorieta' dell'azione penale - 'Ius superveniens' - 'Abolitio criminis' in ordine al reato oggetto del giudizio 'a quo' - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza - alla luce della intervenuta abrogazione del reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, oggetto del giudizio 'a quo', da parte dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, del codice di procedura penale, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di sospendere il dibattimento e ordinare al pubblico ministero di esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione nel procedimento, la cui prova influisce sulla prova del reato da giudicare.
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza - alla luce della intervenuta abrogazione del reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, oggetto del giudizio 'a quo', da parte dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, del codice di procedura penale, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di sospendere il dibattimento e ordinare al pubblico ministero di esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione nel procedimento, la cui prova influisce sulla prova del reato da giudicare.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 17
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte