Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Disciplina che interseca diversi ambiti materiali, a competenza esclusiva e concorrente - Definizione delle forme sociali e delle finalità consentite - Espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Provincia autonoma di Trento che disciplinano la partecipazione della Provincia, in qualità di socio sovventore, alla società di mutua assicurazione a responsabilità limitata ITAS). (Classif. 011009).
La disciplina in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175 del 2016) va ricondotta a diversi e concorrenti ambiti materiali, quali: l'ordinamento civile, trattandosi di disposizioni volte a definire il regime giuridico di soggetti diversi di diritto privato; la tutela della concorrenza, in considerazione dello scopo di talune disposizioni di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali; il coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (c.d. spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento. (Precedenti: S. 227/2020 - mass. 42656; S. 194/2020 - mass. 43033; S. 251/2016 - mass. 39229).
La definizione da parte dello Stato delle forme sociali e delle finalità per le quali è consentita la partecipazione pubblica costituisce espressione della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. Considerata, al contempo, la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del TUSP, le norme in esso contenute sono anche teleologicamente orientate alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.
Le norme che disciplinano restrittivamente le società pubbliche strumentali sono, tra l'altro, dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. (S. 229/2013 - mass. 37346).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l, e terzo, Cost., in relazione all'art. 4 TUSP, l'art. 34 della legge prov. autonoma di Trento n. 7 del 2021, che autorizza la Provincia a partecipare, direttamente o tramite Cassa del Trentino spa, in qualità di socio sovventore, alla società di mutua assicurazione a responsabilità limitata "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni" subordinandone l'ingresso alla designazione di un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione e quantificandone la relativa spesa. La partecipazione della Provincia autonoma nella società di mutua assicurazione ITAS spa si inserisce in un settore che non può definirsi strettamente necessario al perseguimento dei suoi fini istituzionali o allo svolgimento delle sue funzioni, con effetti potenzialmente lesivi della tutela della concorrenza. Essa, pertanto, si pone in contrasto con il parametro interposto evocato - l'art. 4 TUSP, che individua i limiti che incontrano le partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, imponendo, quale vincolo generale, lo stretto nesso strumentale fra le attività esercitate dalla società e le finalità istituzionali del socio pubblico e, quali limiti specifici, quelli individuati nel catalogo di cui al comma 2 - dettato nell'esercizio, al contempo, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di quella concorrente del coordinamento della finanza pubblica, oltre che per dare attuazione al principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Nel caso di specie, l'oggetto della partecipazione prevista dalla norma impugnata dal Governo - l'erogazione di servizi assicurativi, a pagamento, in tutto il territorio nazionale - eccede il menzionato limite generale, non essendo configurabile un legame di stretta necessarietà fra le attività esercitate dalla società ITAS spa e i fini istituzionali della Provincia autonoma di Trento, restando ininfluente che la società rappresenti una realtà storicamente radicata nel territorio provinciale e la Provincia autonoma sia titolare di competenza legislativa primaria in alcune materie che riguardano anche l'economia del territorio).