Ordinanza 124/2000 (ECLI:IT:COST:2000:124)
Massima numero 25267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
13/04/2000; Decisione del
13/04/2000
Deposito del 27/04/2000; Pubblicazione in G. U. 03/05/2000
Massime associate alla pronuncia:
25266
Titolo
Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Decreto di citazione a giudizio - Casi di nullità - Ipotesi in cui il pubblico ministero abbia omesso di istruire e prendere le proprie determinazioni in ordine alla notizia criminis relativa ad altro reato la cui prova influisce sulla prova del reato per cui è stata esercitata l'azione penale - Mancata previsione - Lamentata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, con disparità di trattamento e violazione del diritto di azione, dei principi del giudice naturale, di buon andamento della pubblica amministrazione e di obbligatorietà dell'azione penale - 'Ius superveniens' - 'Abolitio criminis' in ordine al reato oggetto del giudizio 'a quo' - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Decreto di citazione a giudizio - Casi di nullità - Ipotesi in cui il pubblico ministero abbia omesso di istruire e prendere le proprie determinazioni in ordine alla notizia criminis relativa ad altro reato la cui prova influisce sulla prova del reato per cui è stata esercitata l'azione penale - Mancata previsione - Lamentata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, con disparità di trattamento e violazione del diritto di azione, dei principi del giudice naturale, di buon andamento della pubblica amministrazione e di obbligatorietà dell'azione penale - 'Ius superveniens' - 'Abolitio criminis' in ordine al reato oggetto del giudizio 'a quo' - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza - alla luce dell'intervenuta abrogazione del reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, oggetto del giudizio 'a quo', da parte dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare la nullita' del decreto di citazione a giudizio, qualora il pubblico ministero abbia omesso di istruire e prendere le proprie determinazioni in ordine alla notizia di reato, la cui prova influisce sulla prova del reato per cui e' stata esercitata l'azione penale.
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza - alla luce dell'intervenuta abrogazione del reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, oggetto del giudizio 'a quo', da parte dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare la nullita' del decreto di citazione a giudizio, qualora il pubblico ministero abbia omesso di istruire e prendere le proprie determinazioni in ordine alla notizia di reato, la cui prova influisce sulla prova del reato per cui e' stata esercitata l'azione penale.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 555
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte