Ordinanza 125/2000 (ECLI:IT:COST:2000:125)
Massima numero 25268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
13/04/2000; Decisione del
13/04/2000
Deposito del 27/04/2000; Pubblicazione in G. U. 03/05/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Interrogatorio - Obbligo del giudice di procedere all'interrogatorio dell'imputato anche in caso di arresto avvenuto successivamente alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto di difesa, del principio dell'inviolabilità della liberta' personale e del principio di eguaglianza - 'Ius superveniens' - Sopravvenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma denunciata (sentenza n. 32 del 1999), e nuove disposizioni di legge in materia di interrogatorio di garanzia - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Processo penale - Interrogatorio - Obbligo del giudice di procedere all'interrogatorio dell'imputato anche in caso di arresto avvenuto successivamente alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto di difesa, del principio dell'inviolabilità della liberta' personale e del principio di eguaglianza - 'Ius superveniens' - Sopravvenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma denunciata (sentenza n. 32 del 1999), e nuove disposizioni di legge in materia di interrogatorio di garanzia - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce della sentenza della Corte n. 32/1999, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale parziale del primo comma della norma impugnata e del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, che ha modificato parzialmente la stessa - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 294 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma e 24, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice di procedere tempestivamente all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce della sentenza della Corte n. 32/1999, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale parziale del primo comma della norma impugnata e del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, che ha modificato parzialmente la stessa - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 294 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma e 24, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice di procedere tempestivamente all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 294
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte