Sentenza 126/2000 (ECLI:IT:COST:2000:126)
Massima numero 25270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
13/04/2000; Decisione del
13/04/2000
Deposito del 27/04/2000; Pubblicazione in G. U. 03/05/2000
Titolo
Impiego pubblico - Personale militare - Arma dei carabinieri - Ufficiali di polizia giudiziaria, collocati in ausiliaria (anteriormente al 10 settembre 1995) - Indennità di ausiliaria - Mancato adeguamento al livello retributivo del personale in servizio di pari grado e anzianità - Prospettato eccesso di delega - Non fondatezza della questione.
Impiego pubblico - Personale militare - Arma dei carabinieri - Ufficiali di polizia giudiziaria, collocati in ausiliaria (anteriormente al 10 settembre 1995) - Indennità di ausiliaria - Mancato adeguamento al livello retributivo del personale in servizio di pari grado e anzianità - Prospettato eccesso di delega - Non fondatezza della questione.
Testo
Nella legge di delega 6 marzo 1992, n. 216, l'uso di espressioni di vasto ambito da parte dell'art. 3, comma 1, circa i decreti legislativi da emanare e la 'ratio' ispiratrice della delega stessa, che, come emerge con evidenza dai lavori perlamentari, e' quella di "realizzare una parita' di trattamento a parita' di funzioni" tra tutti gli appartenenti alle forze di polizia, non possono non giustificare un intervento del legislatore delegato notevolmente discrezionale, come si e' appunto realizzato con l'impugnato decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 198. Tale normativa, venendo ad incidere sulla retribuzione dei pari grado in servizio, ha dettato una disciplina circoscritta a quel personale posto in ausiliaria a far data dell'entrata in vigore del decreto medesimo (1 settembre 1995) e non al personale per il quale quel raccordo con la posizione del pari grado in servizio gia' si trovava cristallizzato all'atto del collocamento in ausiliaria e cio' anche perche' le innovazioni introdotte dalla legge delegata dovevano pur avere una data di inizio della loro efficacia. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione al predetto art. 3 della legge n. 216 del 1992, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 4, dello stesso decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, nella parte in cui esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni, ai fini dell'adeguamento dell'indennita' di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, gli appuntati scelti e i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, che alla data del 31 agosto 1995 si trovavano nella posizione ausiliaria.
- V. anche la sentenza n. 183/1997, in tema di differenziazione dell'eta' di cessazione dal servizio dei militari, rispetto agli altri funzionari pubblici.
Nella legge di delega 6 marzo 1992, n. 216, l'uso di espressioni di vasto ambito da parte dell'art. 3, comma 1, circa i decreti legislativi da emanare e la 'ratio' ispiratrice della delega stessa, che, come emerge con evidenza dai lavori perlamentari, e' quella di "realizzare una parita' di trattamento a parita' di funzioni" tra tutti gli appartenenti alle forze di polizia, non possono non giustificare un intervento del legislatore delegato notevolmente discrezionale, come si e' appunto realizzato con l'impugnato decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 198. Tale normativa, venendo ad incidere sulla retribuzione dei pari grado in servizio, ha dettato una disciplina circoscritta a quel personale posto in ausiliaria a far data dell'entrata in vigore del decreto medesimo (1 settembre 1995) e non al personale per il quale quel raccordo con la posizione del pari grado in servizio gia' si trovava cristallizzato all'atto del collocamento in ausiliaria e cio' anche perche' le innovazioni introdotte dalla legge delegata dovevano pur avere una data di inizio della loro efficacia. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione al predetto art. 3 della legge n. 216 del 1992, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 4, dello stesso decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, nella parte in cui esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni, ai fini dell'adeguamento dell'indennita' di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, gli appuntati scelti e i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, che alla data del 31 agosto 1995 si trovavano nella posizione ausiliaria.
- V. anche la sentenza n. 183/1997, in tema di differenziazione dell'eta' di cessazione dal servizio dei militari, rispetto agli altri funzionari pubblici.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
12/05/1995
n. 198
art. 53
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte