Sentenza 126/2000 (ECLI:IT:COST:2000:126)
Massima numero 25340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
13/04/2000; Decisione del
13/04/2000
Deposito del 27/04/2000; Pubblicazione in G. U. 03/05/2000
Titolo
Impiego pubblico - Personale militare - Arma dei carabinieri - Ufficiali di polizia giudiziaria, collocati in ausiliaria (anteriormente al 10 settembre 1995) - Indennità di ausiliaria - Mancato adeguamento al livello retributivo del personale in servizio di pari grado e anzianità - Prospettata ingiustificata discriminazione di personale in identica posizione - Non fondatezza della questione.
Impiego pubblico - Personale militare - Arma dei carabinieri - Ufficiali di polizia giudiziaria, collocati in ausiliaria (anteriormente al 10 settembre 1995) - Indennità di ausiliaria - Mancato adeguamento al livello retributivo del personale in servizio di pari grado e anzianità - Prospettata ingiustificata discriminazione di personale in identica posizione - Non fondatezza della questione.
Testo
Come piu' volte ribadito dalla Corte, non puo' di per se' contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perche' lo stesso fluire di questo puo' costituire un elemento diversificatore. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, nella parte in cui esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni, ai fini dell'adeguamento dell'indennita' di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, gli appuntati scelti e i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, che alla data del 31 agosto 1995 si trovavano nella posizione ausiliaria, in quanto non e' ravvisabile una ingiustificata disparita' di trattamento, nell'ambito del personale collocato in ausiliaria prima del 1 settembre 1995, tra coloro che sono rimasti in tale posizione e coloro che sono richiamati in servizio, essendo evidenti le notevoli differenze fra le posizioni stesse.
- V. le sentenze n. 177/1999, 311/1995 e n. 409/1988.
Come piu' volte ribadito dalla Corte, non puo' di per se' contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perche' lo stesso fluire di questo puo' costituire un elemento diversificatore. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, nella parte in cui esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni, ai fini dell'adeguamento dell'indennita' di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, gli appuntati scelti e i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, che alla data del 31 agosto 1995 si trovavano nella posizione ausiliaria, in quanto non e' ravvisabile una ingiustificata disparita' di trattamento, nell'ambito del personale collocato in ausiliaria prima del 1 settembre 1995, tra coloro che sono rimasti in tale posizione e coloro che sono richiamati in servizio, essendo evidenti le notevoli differenze fra le posizioni stesse.
- V. le sentenze n. 177/1999, 311/1995 e n. 409/1988.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
12/05/1995
n. 198
art. 53
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte