Sentenza 127/2000 (ECLI:IT:COST:2000:127)
Massima numero 25272
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GUIZZI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
13/04/2000; Decisione del
13/04/2000
Deposito del 03/05/2000; Pubblicazione in G. U. 10/05/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ambiente (tutela dell') - Rifiuti - Procedure semplificate di recupero - Condizioni e norme adottate con decreto ministeriale - Ricorsi per conflitto di attribuzione delle regioni piemonte, veneto e liguria avverso tale atto - Ritenuta lesione di competenze regionali e lamentata carenza di una previa consultazione delle stesse ricorrenti, nell'ambito della conferenza permanente stato-regioni - Competenza dello stato in materia e all'adozione dell'atto impugnato.
Ambiente (tutela dell') - Rifiuti - Procedure semplificate di recupero - Condizioni e norme adottate con decreto ministeriale - Ricorsi per conflitto di attribuzione delle regioni piemonte, veneto e liguria avverso tale atto - Ritenuta lesione di competenze regionali e lamentata carenza di una previa consultazione delle stesse ricorrenti, nell'ambito della conferenza permanente stato-regioni - Competenza dello stato in materia e all'adozione dell'atto impugnato.
Testo
Attiene alle competenze statali l'adozione - nella specie, con decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - di norme e condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di recupero di rifiuti non pericolosi, in conformita' delle previsioni del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, tenuto conto tanto delle qualita' intrinseche dei materiali e dei caratteri tecnici dei procedimenti di recupero, quanto della necessita' di un trattamento uniforme alle varie imprese operanti nel settore, che esigono una disciplina unitaria sull'intero territorio nazionale. Non essendo in questione una competenza regionale, le ricorrenti Regioni Piemonte, Veneto e Liguria non possono, pertanto, invocare ne' genericamente una procedura di collaborazione (che presupporrebbe pur sempre una materia ove competenze regionali e statali si intrecciano o si condizionano reciprocamente), ne' nello specifico la consultazione della Conferenza Stato-Regioni, prevista obbligatoriamente in relazione "agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano" (art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281).
Attiene alle competenze statali l'adozione - nella specie, con decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - di norme e condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di recupero di rifiuti non pericolosi, in conformita' delle previsioni del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, tenuto conto tanto delle qualita' intrinseche dei materiali e dei caratteri tecnici dei procedimenti di recupero, quanto della necessita' di un trattamento uniforme alle varie imprese operanti nel settore, che esigono una disciplina unitaria sull'intero territorio nazionale. Non essendo in questione una competenza regionale, le ricorrenti Regioni Piemonte, Veneto e Liguria non possono, pertanto, invocare ne' genericamente una procedura di collaborazione (che presupporrebbe pur sempre una materia ove competenze regionali e statali si intrecciano o si condizionano reciprocamente), ne' nello specifico la consultazione della Conferenza Stato-Regioni, prevista obbligatoriamente in relazione "agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano" (art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 23/08/1988
n. 400
art. 12
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 31
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 33