Ordinanza 129/2000 (ECLI:IT:COST:2000:129)
Massima numero 25274
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  13/04/2000;  Decisione del  13/04/2000
Deposito del 03/05/2000; Pubblicazione in G. U. 10/05/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Fallimento e amministrazione straordinaria - Reati - Interesse privato del curatore o del commissario governativo negli atti dell'ufficio - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento del curatore fallimentare (e dei soggetti ad esso equiparati) rispetto agli altri pubblici ufficiali, i quali rispondono del reato di abuso di ufficio (ex art. 323 cod. pen., come modificato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234) solo in ipotesi determinate - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza, in quanto identica questione e' stata gia' dichiatata non fondata ne' risultano prospettati profili nuovi nell'ordinanza di rimessione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, denunziati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che solamente il curatore fallimentare ed i soggetti ad esso equiparati continuerebbero a rispondere di qualsivolgia presa di interesse in un atto del loro ufficio, mentre tutti gli altri pubblici ufficiali risponderebbero di abuso, ai sensi dell'art. 323 del codice penale. - v. la sentenza n. 69/1999. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte