Sentenza 87/2022 (ECLI:IT:COST:2022:87)
Massima numero 44872
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
09/03/2022; Decisione del
09/03/2022
Deposito del 04/04/2022; Pubblicazione in G. U. 06/04/2022
Titolo
Esecuzione forzata - In genere - Pignoramento - Natura ed effetti sostanziali - Idoneità a modificare la situazione di responsabilità patrimoniale del debitore - Inefficacia degli atti di alienazione avvenuti in pregiudizio dei creditori. (Classif. 097001).
Esecuzione forzata - In genere - Pignoramento - Natura ed effetti sostanziali - Idoneità a modificare la situazione di responsabilità patrimoniale del debitore - Inefficacia degli atti di alienazione avvenuti in pregiudizio dei creditori. (Classif. 097001).
Testo
Il pignoramento modifica la situazione di responsabilità patrimoniale del debitore in quanto l'assoggettabilità generica dei beni alla garanzia dei creditori, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., diventa assoggettamento specifico di un bene determinato, destinato ad essere oggetto dell'esecuzione forzata. L'art. 2913 cod. civ. sanziona con l'inefficacia, ove avvenuti in pregiudizio del creditore pignorante e degli altri creditori eventualmente intervenuti, gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento; pertanto, pur non incidendo sul diritto di proprietà del debitore sul bene pignorato, né determinando alcuna modificazione nella capacità d'agire o nel potere di disporre del debitore esecutato, il pignoramento imprime al bene una destinazione che il debitore esecutato non può alterare o pregiudicare con una propria condotta, almeno rispetto ai creditori che partecipano alla procedura esecutiva. (Precedente: S. 68/1994 - mass. 20468).
Il pignoramento modifica la situazione di responsabilità patrimoniale del debitore in quanto l'assoggettabilità generica dei beni alla garanzia dei creditori, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., diventa assoggettamento specifico di un bene determinato, destinato ad essere oggetto dell'esecuzione forzata. L'art. 2913 cod. civ. sanziona con l'inefficacia, ove avvenuti in pregiudizio del creditore pignorante e degli altri creditori eventualmente intervenuti, gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento; pertanto, pur non incidendo sul diritto di proprietà del debitore sul bene pignorato, né determinando alcuna modificazione nella capacità d'agire o nel potere di disporre del debitore esecutato, il pignoramento imprime al bene una destinazione che il debitore esecutato non può alterare o pregiudicare con una propria condotta, almeno rispetto ai creditori che partecipano alla procedura esecutiva. (Precedente: S. 68/1994 - mass. 20468).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
codice civile
n.
art. 2740
codice civile
n.
art. 2913