Ordinanza 131/2000 (ECLI:IT:COST:2000:131)
Massima numero 25281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  08/05/2000;  Decisione del  08/05/2000
Deposito del 10/05/2000; Pubblicazione in G. U. 17/05/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Matrimonio - Scioglimento - Procedimento - Attribuzione alla sola parte convenuta, e non anche al pubblico ministero, della facoltà di eccepire l'eventuale interruzione della separazione tra i coniugi - Lamentata irrazionalita' della previsione, in contrasto anche con il principio di tutela dei diritti della famiglia - Insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilita' - per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, numero 2, lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sollevata in riferimento al principio di eguaglianza e al principio di tutela dei diritti della famiglia e concernente la prevista attribuzione alla sola parte convenuta, e non anche al pubblico ministero, della facolta' di eccepire, nel procedimento diretto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'eventuale interruzione della separazione dei coniugi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte