Ordinanza 134/2000 (ECLI:IT:COST:2000:134)
Massima numero 25284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
08/05/2000; Decisione del
08/05/2000
Deposito del 10/05/2000; Pubblicazione in G. U. 17/05/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Arbitrato - Appalto di lavori pubblici - Deferimento delle relative controversie ad un collegio arbitrale - Ritenuta natura obbligatoria del previsto arbitrato - Conseguente lamentata violazione del principio di tutela giurisdizionale dei diritti - Inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio 'a quo' - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione.
Arbitrato - Appalto di lavori pubblici - Deferimento delle relative controversie ad un collegio arbitrale - Ritenuta natura obbligatoria del previsto arbitrato - Conseguente lamentata violazione del principio di tutela giurisdizionale dei diritti - Inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio 'a quo' - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'art. 9-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, introdotto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216, censurato - in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost. - per aver previsto il deferimento obbligatorio delle controversie in materia di appalto di lavori pubblici ad un collegio arbitrale. Invero, essendo venuto meno - a seguito della legge 18 novembre 1998, n. 415, il cui art. 10 ha reso l'arbitrato in questione non piu' obbligatorio - il presupposto logico dell'ordinanza di rimessione, fondato sull'incompetenza dello stesso giudice rimettente, il giudice 'a quo', ai fini della determinazione della propria competenza, non e' tenuto a fare applicazione della norma della cui legittimita' egli dubita. - v. sentenza n. 179 del 1999 (richiamata) sul difetto di giurisdizione del giudice rimettente rilevabile 'ictu oculi'.
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'art. 9-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, introdotto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216, censurato - in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost. - per aver previsto il deferimento obbligatorio delle controversie in materia di appalto di lavori pubblici ad un collegio arbitrale. Invero, essendo venuto meno - a seguito della legge 18 novembre 1998, n. 415, il cui art. 10 ha reso l'arbitrato in questione non piu' obbligatorio - il presupposto logico dell'ordinanza di rimessione, fondato sull'incompetenza dello stesso giudice rimettente, il giudice 'a quo', ai fini della determinazione della propria competenza, non e' tenuto a fare applicazione della norma della cui legittimita' egli dubita. - v. sentenza n. 179 del 1999 (richiamata) sul difetto di giurisdizione del giudice rimettente rilevabile 'ictu oculi'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte