Ordinanza 134/2000 (ECLI:IT:COST:2000:134)
Massima numero 25284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  08/05/2000;  Decisione del  08/05/2000
Deposito del 10/05/2000; Pubblicazione in G. U. 17/05/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Arbitrato - Appalto di lavori pubblici - Deferimento delle relative controversie ad un collegio arbitrale - Ritenuta natura obbligatoria del previsto arbitrato - Conseguente lamentata violazione del principio di tutela giurisdizionale dei diritti - Inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio 'a quo' - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione.

Testo
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'art. 9-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, introdotto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216, censurato - in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost. - per aver previsto il deferimento obbligatorio delle controversie in materia di appalto di lavori pubblici ad un collegio arbitrale. Invero, essendo venuto meno - a seguito della legge 18 novembre 1998, n. 415, il cui art. 10 ha reso l'arbitrato in questione non piu' obbligatorio - il presupposto logico dell'ordinanza di rimessione, fondato sull'incompetenza dello stesso giudice rimettente, il giudice 'a quo', ai fini della determinazione della propria competenza, non e' tenuto a fare applicazione della norma della cui legittimita' egli dubita. - v. sentenza n. 179 del 1999 (richiamata) sul difetto di giurisdizione del giudice rimettente rilevabile 'ictu oculi'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte