Ordinanza 135/2000 (ECLI:IT:COST:2000:135)
Massima numero 25291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
08/05/2000; Decisione del
08/05/2000
Deposito del 10/05/2000; Pubblicazione in G. U. 17/05/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Notificazioni (in materia penale) - Nullità delle notificazioni - Duplice accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancata consegna a mani proprie - Omessa previsione della nullità della notificazione, nell'ipotesi di inosservanza dell'art. 157, comma 7, cod. proc. pen. - Lamentata irragionevolezza, sull'erroneo assunto che l'espletamento delle prescritte formalità sia rimesso all'arbitrio dell'ufficiale giudiziario - Manifesta infondatezza della questione.
Notificazioni (in materia penale) - Nullità delle notificazioni - Duplice accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancata consegna a mani proprie - Omessa previsione della nullità della notificazione, nell'ipotesi di inosservanza dell'art. 157, comma 7, cod. proc. pen. - Lamentata irragionevolezza, sull'erroneo assunto che l'espletamento delle prescritte formalità sia rimesso all'arbitrio dell'ufficiale giudiziario - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza, per insussistenza della dedotta irragionevolezza della norma censurata, della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 171 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto, non prevedendo come causa di nullita' della notificazione la mancata osservanza da parte dell'ufficiale giudiziario delle formalita' previste dall'art. 157, comma 7, stesso codice, lascerebbe all'arbitrio di quest'ultimo il loro espletamento. Infatti, l'espletamento del doppio accesso rappresenta per detto organo uno specifico obbligo giuridico, cui e' correlata l'applicabilita' di sanzioni disciplinari o, eventualmente, anche penali e, del resto, eventuali irregolarita' processuali, in virtu' dell'insistito richiamo del legislatore delegante alla semplificazione delle forme, non possono che essere limitate a vizi di forma corrispondenti ad altrettanti difetti di sostanza. Al di la' del doppio accesso vi e' poi la reale garanzia offerta dal procedimento di deposito dell'atto presso la Casa comunale, alla quale si coniuga l'ulteriore possibilita' di rinnovare la citazione, ex art. 485 del codice di procedura penale. Infine, l'impossibilita' di porre le spese a carico dell'ufficiale giudiziario inadempiente non potrebbe di per se' giustificare l'introduzione di un vizio di rilevanza comportante la nullita' dell'intero procedimento di notificazione. A.M.M.
Manifesta infondatezza, per insussistenza della dedotta irragionevolezza della norma censurata, della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 171 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto, non prevedendo come causa di nullita' della notificazione la mancata osservanza da parte dell'ufficiale giudiziario delle formalita' previste dall'art. 157, comma 7, stesso codice, lascerebbe all'arbitrio di quest'ultimo il loro espletamento. Infatti, l'espletamento del doppio accesso rappresenta per detto organo uno specifico obbligo giuridico, cui e' correlata l'applicabilita' di sanzioni disciplinari o, eventualmente, anche penali e, del resto, eventuali irregolarita' processuali, in virtu' dell'insistito richiamo del legislatore delegante alla semplificazione delle forme, non possono che essere limitate a vizi di forma corrispondenti ad altrettanti difetti di sostanza. Al di la' del doppio accesso vi e' poi la reale garanzia offerta dal procedimento di deposito dell'atto presso la Casa comunale, alla quale si coniuga l'ulteriore possibilita' di rinnovare la citazione, ex art. 485 del codice di procedura penale. Infine, l'impossibilita' di porre le spese a carico dell'ufficiale giudiziario inadempiente non potrebbe di per se' giustificare l'introduzione di un vizio di rilevanza comportante la nullita' dell'intero procedimento di notificazione. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte