Ordinanza 136/2000 (ECLI:IT:COST:2000:136)
Massima numero 25292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
08/05/2000; Decisione del
08/05/2000
Deposito del 10/05/2000; Pubblicazione in G. U. 17/05/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Esecuzione penale - Rideterminazione della pena, in presenza di più sentenze di condanna - Applicazione della disciplina del reato continuato - Individuazione della violazione più grave in quella per la quale è stata inflitta la pena più grave - Dedotta applicabilità, secondo l'interpretazione della corte di cassazione, di tale criterio anche nel caso in cui la pena sia frutto dell'applicazione della continuazione fra più reati - Lamentata disparità di trattamento tra fase del giudizio e fase dell'esecuzione - Sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie di reato - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Esecuzione penale - Rideterminazione della pena, in presenza di più sentenze di condanna - Applicazione della disciplina del reato continuato - Individuazione della violazione più grave in quella per la quale è stata inflitta la pena più grave - Dedotta applicabilità, secondo l'interpretazione della corte di cassazione, di tale criterio anche nel caso in cui la pena sia frutto dell'applicazione della continuazione fra più reati - Lamentata disparità di trattamento tra fase del giudizio e fase dell'esecuzione - Sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie di reato - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce dell'art. 28 dell'intervenuto decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che ha depenalizzato il reato di emissione di assegni bancari senza autorizzazione, in relazione al quale il giudice 'a quo' e' chiamato ad applicare, in fase esecutiva, la continuazione - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 187 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che per reato piu' grave deve intendersi quello per il quale e' stata in concreto inflitta la pena piu' grave, anche nel caso in cui tale pena e' frutto dell'applicazione dell'istituto della continuazione fra piu' reati. A.M.M.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce dell'art. 28 dell'intervenuto decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che ha depenalizzato il reato di emissione di assegni bancari senza autorizzazione, in relazione al quale il giudice 'a quo' e' chiamato ad applicare, in fase esecutiva, la continuazione - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 187 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che per reato piu' grave deve intendersi quello per il quale e' stata in concreto inflitta la pena piu' grave, anche nel caso in cui tale pena e' frutto dell'applicazione dell'istituto della continuazione fra piu' reati. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte