Ordinanza 137/2000 (ECLI:IT:COST:2000:137)
Massima numero 25285
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  11/05/2000;  Decisione del  11/05/2000
Deposito del 12/05/2000; Pubblicazione in G. U. 17/05/2000
Massime associate alla pronuncia:  25286  25287


Titolo
Referendum abrogativi - Campagna per i referendum del 2000 - Comunicazione politica e istituzionale e accesso ai mezzi di informazione - Provvedimento (attuativo della legge 22 febbraio 2000, n. 28) adottato dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato dai promotori dei referendum indetti per il 21 maggio 2000, nei confronti della predetta commissione parlamentare - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Legittimazione attiva dei ricorrenti e legittimazione passiva della commissione parlamentare - Sussistenza - Requisito oggettivo - Sussistenza - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

Testo
E' ammissibile - in quanto sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai presentatori e promotori dei referendum abrogativi indetti per il 21 maggio 2000, nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in relazione alla deliberazione di quest'ultima concernente la comunicazione politica e l'informazione del servizio radiotelevisivo nella campagna referendaria 2000. Sotto il profilo soggettivo, va infatti confermata la legittimazione dei ricorrenti che trae fondamento dalla titolarita' ad essi spettante, nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, e va, egualmente, riconosciuta la legittimazione passiva dell'organo parlamentare, in quanto competente a dichiarare definitivamente la volonta' della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella materia dell'informazione e della propaganda concernente il procedimetno referendario. Esiste, infine, la materia di un conflitto, dal momento che i ricorrenti deducono il 'vulnus' ad attribuzioni costituzionalmente garantite dall'art. 75, da parte della deliberazione impugnata, nella parte in cui essa disciplina la comunicazione istituzionale. - v. ordinanza n. 131 del 1997 (richiamata), per la legittimazione dei promotori di referendum abrogativi. - v. sentenza n. 49 del 1998 e ordinanza n. 171 del 1997 (richiamate), per la legittimazione, in sede di conflitto, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 3  co. 2

Altri parametri e norme interposte