Ordinanza 137/2000 (ECLI:IT:COST:2000:137)
Massima numero 25286
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
11/05/2000; Decisione del
11/05/2000
Deposito del 12/05/2000; Pubblicazione in G. U. 17/05/2000
Titolo
Referendum abrogativi - Campagna per i referendum del 2000 - Provvedimento dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato dai promotori dei referendum indetti per il 21 maggio 2000, nei confronti della predetta autorità - Delibazione preliminare di ammissibilita' del ricorso - Legittimazione passiva dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Esclusione - Inammissibilità del conflitto.
Referendum abrogativi - Campagna per i referendum del 2000 - Provvedimento dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato dai promotori dei referendum indetti per il 21 maggio 2000, nei confronti della predetta autorità - Delibazione preliminare di ammissibilita' del ricorso - Legittimazione passiva dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Esclusione - Inammissibilità del conflitto.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai presentatori e promotori dei referendum abrogativi indetti per il 21 maggio 2000, nei confronti della Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto quest'ultima, pur godendo di una posizione di particolare indipendenza, esercita attribuzioni disciplinate dalla legge ordinaria, prive di uno specifico rilievo costituzionale, quindi non idonee a fondare la competenza a dichiarare definitivamente la volonta' di uno dei poteri dello Stato. - cfr. ordinanza n. 226 del 1995 (richiamata), sul difetto di legittimazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai presentatori e promotori dei referendum abrogativi indetti per il 21 maggio 2000, nei confronti della Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto quest'ultima, pur godendo di una posizione di particolare indipendenza, esercita attribuzioni disciplinate dalla legge ordinaria, prive di uno specifico rilievo costituzionale, quindi non idonee a fondare la competenza a dichiarare definitivamente la volonta' di uno dei poteri dello Stato. - cfr. ordinanza n. 226 del 1995 (richiamata), sul difetto di legittimazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 48
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte