Sentenza 87/2022 (ECLI:IT:COST:2022:87)
Massima numero 44873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  09/03/2022;  Decisione del  09/03/2022
Deposito del 04/04/2022; Pubblicazione in G. U. 06/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44872  44874


Titolo
Esecuzione forzata - In genere - Componente essenziale del diritto di accesso al giudice - Carattere costituzionalmente necessario - Possibili limitazioni temporali - Condizioni - Circostanze eccezionali e limitate nel tempo (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione che prevede l'inefficacia delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore effettuate dal 25 ottobre 2020 al 25 dicembre 2020, per effetto delle misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19). (Classif. 097001).

Testo

Il diritto del creditore a soddisfarsi in sede esecutiva costituisce componente essenziale del diritto di accesso al giudice, sancito dall'art. 24 Cost. L'azione esecutiva è, invero, fattore complementare e necessario dell'effettività della tutela giurisdizionale perché consente al creditore di soddisfare la propria pretesa anche in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore. La fase di esecuzione forzata delle decisioni giudiziarie, in quanto intrinseco ed essenziale connotato della funzione giurisdizionale, è quindi costituzionalmente necessaria, mentre eccezionali sono le deroghe al principio, espresso dall'art. 2740 cod. civ., per cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Limitazioni al diritto del creditore di agire in sede esecutiva sono pertanto ammissibili solo se fondate su circostanze eccezionali e se circoscritte nel tempo. (Precedenti: S. 236/2021 - mass. 44375; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 128/2021 - mass. 43960; S. 225/2018; S. 198/2010; S. 335/2004 - mass. 28836; S. 522/2002 - mass. 27457; S. 506/2002; S. 333/2001 - mass. 26563; S. 321/1998 - mass. 24090).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 4 del d.l. n. 137 del 2020, come conv., nella parte in cui prevede che «È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» - ossia al 25 dicembre 2020 -, rimanendo fermo, in questo stesso periodo, il regime di sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore di cui all'art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020, come conv., e successivamente prorogato nella sua vigenza. La norma censurata dal Tribunale di Treviso - nel fissare un eccezionale e temporaneo regime di impignorabilità della casa di abitazione del debitore esecutato, sia pur limitatamente al breve periodo di due mesi - prevede una sanzione processuale incompatibile con la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale ed irragionevolmente lesiva del diritto del creditore procedente, perché da un lato compromette in via definitiva il diritto al soddisfacimento in sede esecutiva dei creditori chirografari, dall'altro, opera un bilanciamento tra i diritti coinvolti manifestamente irragionevole). (Precedenti: S. 253/2020 - mass. 43288; S. 71/2015 - mass. 38335; S. 186/2013 - mass. 37216; S. 17/2011 - mass. 35252; S. 229/2010 - mass. 34781; S. 50/2010 - mass. 34343; S. 221/2008 - mass. 32599; O. 141/2011 - mass. 35598; O. 546/2000 - mass. 25938; S. 200/1996 - mass. 22520).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/10/2020  n. 137  art. 4  co. 

legge  18/12/2020  n. 176  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte