Ordinanza 141/2000 (ECLI:IT:COST:2000:141)
Massima numero 25299
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
11/05/2000; Decisione del
11/05/2000
Deposito del 16/05/2000; Pubblicazione in G. U. 24/05/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentare - Giudizio civile per affermazioni di un componente del parlamento asseritamente diffamatorie nei confronti di un sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di savona, contenute in un articolo e in un comunicato stampa - Deliberazione di insindacabilità dell'assemblea di appartenenza - Ricorso del giudice unico del tribunale civile di savona per conflitto tra poteri nei confronti del senato della repubblica - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Requisiti soggettivi e oggettivi - Sussistenza - Ammissibilita' del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentare - Giudizio civile per affermazioni di un componente del parlamento asseritamente diffamatorie nei confronti di un sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di savona, contenute in un articolo e in un comunicato stampa - Deliberazione di insindacabilità dell'assemblea di appartenenza - Ricorso del giudice unico del tribunale civile di savona per conflitto tra poteri nei confronti del senato della repubblica - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Requisiti soggettivi e oggettivi - Sussistenza - Ammissibilita' del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice istruttore in funzione di giudice unico del Tribunale civile di Savona nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultimo ha ritenuto insindacabili le affermazioni di un senatore, contenute in un comunicato stampa e in una nota al comunicato, riguardanti un magistrato della Procura della Repubblica del Tribunale di Savona. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87: tanto il giudice istruttore del Tribunale civile di Savona, quanto il Senato della Repubblica sono legittimati, rispettivamente, a sollevare il conflitto e a resistere ad esso, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono; e, inoltre, viene lamentata dal ricorrente la menomazione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice istruttore in funzione di giudice unico del Tribunale civile di Savona nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultimo ha ritenuto insindacabili le affermazioni di un senatore, contenute in un comunicato stampa e in una nota al comunicato, riguardanti un magistrato della Procura della Repubblica del Tribunale di Savona. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87: tanto il giudice istruttore del Tribunale civile di Savona, quanto il Senato della Repubblica sono legittimati, rispettivamente, a sollevare il conflitto e a resistere ad esso, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono; e, inoltre, viene lamentata dal ricorrente la menomazione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26