Ordinanza 144/2000 (ECLI:IT:COST:2000:144)
Massima numero 25307
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  11/05/2000;  Decisione del  11/05/2000
Deposito del 16/05/2000; Pubblicazione in G. U. 24/05/2000
Massime associate alla pronuncia:  25308


Titolo
Processo civile - Controversie in materia di lavoro - Disciplina - Proponibilità delle domande giudiziali subordinata al decorso del termine per espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione - Ritenuta trasformazione di una condizione di procedibilita' in una di proponibilità - Ricorsi di giudici unici del lavoro del tribunale di brescia, per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato, nei confronti del consiglio dei ministri, in relazione a tale disciplina - Asserita limitazione all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, con violazione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, ed inoltre del principio di ragionevolezza, di quelli di eguaglianza e di buon andamento ed infine dei limiti fissati dalla legge delega alla funzione legislativa delegata del governo - Richiesta di autorimessione, previa sospensione del giudizio di ammissibilità del conflitto, di questione di legittimita' costituzionale della stessa normativa - Delibazione preliminare di ammissibilità dei ricorsi - Insussistenza, sotto ogni profilo, della materia di un conflitto - Inammissibilita' del conflitto.

Testo
Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati da giudici del lavoro del Tribunale di Brescia - al di fuori di processi determinati - nei confronti del Consiglio dei ministri, in relazione alla disciplina processuale delle controversie in materia di lavoro nel settore del pubblico impiego, specificamente impugnata la' dove dispone che l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione nel termine previsto e' condizione di proponibilita', anziche' di procedibilita', delle domande giudiziali; disciplina alla quale si imputa, in particolare, la limitazione al pieno esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale e la lesione delle attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria. Difetta, infatti, sotto ogni profilo la materia di un conflitto e va ribadita l'inammissibilita' - gia' dichiarata in un analogo conflitto - in ragione sia della palese inidoneita' della disciplina impugnata a ledere le attribuzioni costituzionali del giudice, riguardando essa unicamente le modalita' di esercizio dell'azione, sia dell'impropria utilizzazione dello strumento del conflitto, in luogo dell'incidente di costituzionalita' delle norme verso le quali si indirizza la specifica impugnativa, in quanto fatta al solo fine di ottenere in via indiretta una declaratoria di illegittimita' svincolata dal necessario contesto processuale. - v. anche ordinanza n. 398/1999 per l'inammissibilita' di analogo conflitto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37