Ordinanza 145/2000 (ECLI:IT:COST:2000:145)
Massima numero 25309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
11/05/2000; Decisione del
11/05/2000
Deposito del 16/05/2000; Pubblicazione in G. U. 24/05/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Espropriazione per pubblica utilita' - Indennizzo - Trasferimento della proprietà di beni immobili della societa' esercizi aeroportuali (sea) all'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (aavtag) - Omessa previsione di indennizzo - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Espropriazione per pubblica utilita' - Indennizzo - Trasferimento della proprietà di beni immobili della societa' esercizi aeroportuali (sea) all'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (aavtag) - Omessa previsione di indennizzo - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 censurato - in riferimento all'art. 42, terzo comma della Costituzione - nella parte in cui non prevede la corresponsione di alcun indennizzo in caso di trasferimento della proprieta' di beni immobili da parte di privati all'Azienda autonoma di assistenza al volo per traffico aereo genrale, in quanto la fattispecie espropriativa presupposta dal giudice 'a quo' nella formulazione del quesito non trova riscontro in alcuna (neppure subordinata) domanda proposta dall'attrice, che risulta averne anzi contestato la sussistenza. L.T.
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 censurato - in riferimento all'art. 42, terzo comma della Costituzione - nella parte in cui non prevede la corresponsione di alcun indennizzo in caso di trasferimento della proprieta' di beni immobili da parte di privati all'Azienda autonoma di assistenza al volo per traffico aereo genrale, in quanto la fattispecie espropriativa presupposta dal giudice 'a quo' nella formulazione del quesito non trova riscontro in alcuna (neppure subordinata) domanda proposta dall'attrice, che risulta averne anzi contestato la sussistenza. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte