Ordinanza 147/2000 (ECLI:IT:COST:2000:147)
Massima numero 25321
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
11/05/2000; Decisione del
11/05/2000
Deposito del 19/05/2000; Pubblicazione in G. U. 31/05/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Emittenti televisive in ambito locale - Trasformazione meramente formale della veste giuridica del titolare della emittente - Diniego della concessione a proseguire nell'esercizio degli impianti a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati - Lamentato deteriore trattamento delle imprese minori - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Emittenti televisive in ambito locale - Trasformazione meramente formale della veste giuridica del titolare della emittente - Diniego della concessione a proseguire nell'esercizio degli impianti a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati - Lamentato deteriore trattamento delle imprese minori - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inamissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 1, commi 3 e 3-quater del d.l. 19 ottobre 1992, n. 407, convertito nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurati - in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione - nell'interpretazione datane dal "diritto vivente" secondo cui dovrebbe escludersi che la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale possa essere rilasciata a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti. L.T.
Manifesta inamissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 1, commi 3 e 3-quater del d.l. 19 ottobre 1992, n. 407, convertito nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurati - in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione - nell'interpretazione datane dal "diritto vivente" secondo cui dovrebbe escludersi che la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale possa essere rilasciata a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte