Ordinanza 150/2000 (ECLI:IT:COST:2000:150)
Massima numero 25318
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
11/05/2000; Decisione del
11/05/2000
Deposito del 19/05/2000; Pubblicazione in G. U. 31/05/2000
Massime associate alla pronuncia:
25316
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentare - Dichiarazioni di un deputato asseritamente diffamatorie, riguardanti il segretario comunale di novara - Procedimento penale a carico del parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del tribunale di novara - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo - Ammissibilita' del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentare - Dichiarazioni di un deputato asseritamente diffamatorie, riguardanti il segretario comunale di novara - Procedimento penale a carico del parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del tribunale di novara - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo - Ammissibilita' del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Tribunale di Novara, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di quest'ultima con la quale sono state ritenute insindacabili le opinioni espresse da un deputato, asseritamente diffamatorie, riguardanti il segretario comunale di Novara. Sussistono infatti i prescritti requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, dovendo ritenersi - per giurisprudenza costante - legittimati attivamente e passivamente ad essere parte del conflitto sia il tribunale ricorrente sia la Assemblea parlamentare; essendo, inoltre, lamentata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita. - v. anche le sentenze (richiamate) nn. 11 e 58/2000 e le ordinanze nn. 16/2000 e 91/2000.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Tribunale di Novara, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di quest'ultima con la quale sono state ritenute insindacabili le opinioni espresse da un deputato, asseritamente diffamatorie, riguardanti il segretario comunale di Novara. Sussistono infatti i prescritti requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, dovendo ritenersi - per giurisprudenza costante - legittimati attivamente e passivamente ad essere parte del conflitto sia il tribunale ricorrente sia la Assemblea parlamentare; essendo, inoltre, lamentata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita. - v. anche le sentenze (richiamate) nn. 11 e 58/2000 e le ordinanze nn. 16/2000 e 91/2000.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26