Ordinanza 152/2000 (ECLI:IT:COST:2000:152)
Massima numero 25329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
22/05/2000; Decisione del
22/05/2000
Deposito del 24/05/2000; Pubblicazione in G. U. 31/05/2000
Massime associate alla pronuncia:
25328
Titolo
Processo civile - Decreti ingiuntivi - Controversie in materia di locazioni soggette al rito del lavoro - Opposizione al decreto ingiuntivo proposta con citazione - Omessa, espressa previsione che essa debba proporsi invece con ricorso, da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto - Lamentata violazione del diritto di difesa, del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai debitori ingiunti per altri crediti, e del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Manifesta infondatezza della questione.
Processo civile - Decreti ingiuntivi - Controversie in materia di locazioni soggette al rito del lavoro - Opposizione al decreto ingiuntivo proposta con citazione - Omessa, espressa previsione che essa debba proporsi invece con ricorso, da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto - Lamentata violazione del diritto di difesa, del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai debitori ingiunti per altri crediti, e del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 641, 645 e 447 bis (in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile, denunziati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il decreto ingiuntivo, emesso nelle materie soggette al rito del lavoro, di cui all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile (locazione, comodato e affitto), debba indicare che l'opposizione si propone con ricorso da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto. La carenza di tale espressa indicazione - che il giudice 'a quo' vorrebbe emendare con una pronunzia additiva per rendere piu' agevole al debitore ingiunto l'individuazione delle forme della opposizione in materie in cui il collegamento con il rito speciale e' meno evidente che in quella del lavoro - nulla, infatti, ha a che vedere con il principio di imparzialita' e buon andamento della amministrazione (v. massima A), ne' con i precetti della eguaglianza e della difesa, venendo qui invece in rilievo il principio della legale conoscenza delle norme, tanto piu' perche' la parte e' tenuta ad avalersi, per l'opposizione al decreto ingiuntivo del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di individuare il rito applicabile in relazione alla 'causa petendi' della domanda. Per di piu', in virtu' del richiamo contenuto nell'art. 447 bis c.p.c., anche in materia di locazione, e' applicabile l'orientamento, gia' consolidatosi in materia di controversie di lavoro, per cui l'opposizione erroneamente proposta con citazione, invece che con ricorso, produce gli stessi effetti se depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 stesso codice. - v. l'ordinanza n. 936/1988 sulla diversita' di disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello del lavoro; cfr. le sentenze n. 347/1987 e 61/1980, sul principio di legale conoscenza delle norme. A.M.M.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 641, 645 e 447 bis (in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile, denunziati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il decreto ingiuntivo, emesso nelle materie soggette al rito del lavoro, di cui all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile (locazione, comodato e affitto), debba indicare che l'opposizione si propone con ricorso da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto. La carenza di tale espressa indicazione - che il giudice 'a quo' vorrebbe emendare con una pronunzia additiva per rendere piu' agevole al debitore ingiunto l'individuazione delle forme della opposizione in materie in cui il collegamento con il rito speciale e' meno evidente che in quella del lavoro - nulla, infatti, ha a che vedere con il principio di imparzialita' e buon andamento della amministrazione (v. massima A), ne' con i precetti della eguaglianza e della difesa, venendo qui invece in rilievo il principio della legale conoscenza delle norme, tanto piu' perche' la parte e' tenuta ad avalersi, per l'opposizione al decreto ingiuntivo del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di individuare il rito applicabile in relazione alla 'causa petendi' della domanda. Per di piu', in virtu' del richiamo contenuto nell'art. 447 bis c.p.c., anche in materia di locazione, e' applicabile l'orientamento, gia' consolidatosi in materia di controversie di lavoro, per cui l'opposizione erroneamente proposta con citazione, invece che con ricorso, produce gli stessi effetti se depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 stesso codice. - v. l'ordinanza n. 936/1988 sulla diversita' di disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello del lavoro; cfr. le sentenze n. 347/1987 e 61/1980, sul principio di legale conoscenza delle norme. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte