Ordinanza 153/2000 (ECLI:IT:COST:2000:153)
Massima numero 25330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  22/05/2000;  Decisione del  22/05/2000
Deposito del 24/05/2000; Pubblicazione in G. U. 31/05/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Prescrizione e decadenza - Prescrizione in materia civile - Termine annuale di prescrizione dei diritti di credito derivanti sia dai contratti di assicurazione contro gli infortuni sia dai contratti contro i danni - Prospettata irragionevole equiparazione di situazioni differenti e non omogenee, in relazione alla ritenuta diversità dei beni protetti, con violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
E' manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2952, secondo comma del codice civile, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede lo stesso termine annuale di prescrizione per i diritti di credito derivanti dai contratti di assicurazione contro gli infortuni e per quelli derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni. Infatti, il contratto di assicurazione contro gli infortuni, cosi' come ogni contratto di assicurazione disciplinato dagli artt. 1882 e segg. del codice civile, non ha lo scopo di tutelare la vita o l'integrita' fisica della persona, ma quello di far conseguire all'assicurato il risarcimento del danno patito a seguito di un sinistro; e l'equilibrio tecnico ed economico del negozio si realizza tra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e l'insieme dei premi dovuti agli assicurati. Essendo percio' unica la funzione economica e sociale del contratto e unitaria la disciplina adottata da codice civile, la fissazione di un unico termine per tutti i diritti nascenti dal rapporto, quale che sia il bene assicurato, non provoca alcuna disparita' di trattamento ne' viola il limite della ragionevolezza, posto al legislatore nell'esercizio dell'ampia discrezionalita' attribuitagli in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti. A.M.M. V. la sentenza n. 18/1975 e l'ordinanza n. 284/1984, in tema contratto di assicurazione e le sentenze n. 10/1970 e n. 57/1962, a proposito del limite alla discrezionalita' del legislatore in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte