Ordinanza 154/2000 (ECLI:IT:COST:2000:154)
Massima numero 25324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
22/05/2000; Decisione del
22/05/2000
Deposito del 24/05/2000; Pubblicazione in G. U. 31/05/2000
Massime associate alla pronuncia:
25325
Titolo
Processo civile - Disciplina transitoria - Giudizi pendenti al 30 aprile 1995 - Omessa previsione dell'applicabilità della norma (art. 315 cod. proc. civ.) che consente la discussione orale e l'immediata decisione con motivazione contestuale - Lamentata non giustificata disparità di trattamento tra cause analoghe, con effetto disincentivante le finalita' deflattive del processo - Intervenuta abrogazione della disposizione richiamata, di cui viene denunciata l'impossibile applicazione alle cause pendenti - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Processo civile - Disciplina transitoria - Giudizi pendenti al 30 aprile 1995 - Omessa previsione dell'applicabilità della norma (art. 315 cod. proc. civ.) che consente la discussione orale e l'immediata decisione con motivazione contestuale - Lamentata non giustificata disparità di trattamento tra cause analoghe, con effetto disincentivante le finalita' deflattive del processo - Intervenuta abrogazione della disposizione richiamata, di cui viene denunciata l'impossibile applicazione alle cause pendenti - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce della intervenuta abrogazione dell'art. 315 del codice di procedura civile, da parte dell'art. 71 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 97, primo comma della Costituzione, in quanto non prevede, per i giudizi pendenti al 30 aprile 1995, la possibilita' di dare luogo ad immediata decisione, con motivazione contestuale a seguito di discussione orale, in applicazione del predetto art. 315 del codice di procedura civile. A.M.M.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce della intervenuta abrogazione dell'art. 315 del codice di procedura civile, da parte dell'art. 71 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 97, primo comma della Costituzione, in quanto non prevede, per i giudizi pendenti al 30 aprile 1995, la possibilita' di dare luogo ad immediata decisione, con motivazione contestuale a seguito di discussione orale, in applicazione del predetto art. 315 del codice di procedura civile. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte